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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25446/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Trieste (17/07/2023) sostenendo violazione di norme processuali (art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 604 co.2 c.p.p.): dopo che la Cassazione aveva annullato con rinvio la precedente sentenza per carenza di motivazione sull'esclusione dell'aggravante ex art. 625 n.4 c.p., la difesa deduce che il giudice del rinvio avrebbe dovuto ridurre la pena e che la mancata riduzione integra una reformatio in pejus.

La decisione

La Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di rinvio della Corte d'appello di Trieste abbia fornito una motivazione logica e congrua per confermare il bilanciamento in termini di equivalenza tra l'attenuante (art. 62 n.4 c.p.) e le aggravanti residue, spiegando perché l'esclusione dell'aggravante per destrezza fosse di valenza recessiva rispetto agli elementi contrari (concorso, recidiva, modalità del fatto). La Corte ha precisato che la sentenza rescindente non imponeva al giudice del rinvio una automatica riduzione della pena e che, se adeguatamente motivata, è legittimo confermare la pena di primo grado. Conseguentemente i ricorsi sono rigettati e le ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 625 n.4 (aggravante: aver commesso il fatto con destrezza)

    L'aggravante è stata esclusa in sede di rinvio; la Corte ha valutato che la sua esclusione non obbligava automaticamente a ridurre la pena se il giudice di secondo grado motivava che tale esclusione era recessiva rispetto ad altri elementi aggravanti

  • Codice penale, artt. 110, 56, 624, 625 n.2 e n.4

    Quadro fattuale-accusatorio originario: reato di tentato furto in concorso con contestazione di diverse aggravanti; la decisione ha riguardato in particolare la rilevanza comparativa delle circostanze

  • Codice penale, art. 62 n.4 (circostanza attenuante)

    L'attenuante è stata ritenuta equivalente alle aggravanti residue nel giudizio di bilanciamento operato dalla Corte d'appello, giustificando la conferma della pena

  • Codice di procedura penale, art. 606 lett. e)

    Motivo di cassazione invocato dalle ricorrenti (inosservanza di norma processuale): la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la censura riguardava non un obbligo di riduzione ma la correttezza della motivazione, che è risultata adeguata

  • Codice di procedura penale, art. 604 co.2

    Riferimento normativo richiamato dalla difesa per sostenere che la Corte del rinvio non si era conformata al dictum della sentenza rescindente; la Corte di legittimità ha chiarito che la sentenza rescindente aveva solo censurato la mancata motivazione, non imposto un certo esito sul quantum della pena

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

  • Cass. Sez.2, n.33480 del 07/05/2021 (Rv.281917) - precedente richiamato

    Principio secondo cui non costituisce reformatio in pejus la conferma della pena di primo grado da parte del giudice d'appello dopo esclusione di un'aggravante, se il giudice ha svolto un rinnovato e congruamente motivato giudizio comparativo tra circostanze

  • Cassazione, sentenza n.28953 del 17/06/2022 (rescindente)

    Sentenza che aveva annullato la precedente pronuncia per carenza di motivazione sul punto del bilanciamento tra circostanze; atto di rinvio che ha originato il nuovo giudizio di merito della Corte d'appello

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non può imporre al giudice del rinvio un esito determinato sul quantum della pena: può invece censurare la motivazione quando sia insufficiente o contraddittoria
  • Se in sede di rinvio un giudice d'appello esclude un'aggravante ma effettua un rinnovato bilanciamento tra circostanze e lo motiva congruamente, è legittimo che confermi la pena di primo grado senza violare il divieto di reformatio in pejus
  • La difesa che chiede la riduzione della pena dopo esclusione di un'aggravante deve contestare non solo l'esito, ma la mancanza di una motivazione logica del giudice del rinvio; l'assenza di motivazione è ciò che legittima l'annullamento per Cassazione
  • In appello, la valutazione comparativa tra aggravanti e attenuanti è di merito e rimane ampiamente insindacabile in Cassazione se priva di illogicità o contraddittorietà
  • Il rigetto del ricorso in Cassazione comporta, di regola, la condanna alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

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