Cassazione Penale, Sentenza n. 22657/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) nullità per omessa/errata notifica del decreto di citazione in appello al difensore e all'imputato, essendo stata inviata via PEC la fissazione d'udienza ma con allegato il decreto relativo ad altro procedimento (BAVA+1); 2) carenza e illogicità della motivazione perché la Corte avrebbe applicato la fattispecie aggravata di cui al comma 2 dell'art. 497-bis cod.pen. senza che tale ipotesi fosse specificamente contestata in capo di imputazione; 3) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81, comma 2, cod.pen. per mancanza di motivazione sulla dosimetria della pena (la Corte avrebbe fatto riferimento al possesso di un doppio documento per l'ingresso in Gran Bretagna senza considerare che nel 2016 bastava la carta d'identità per i cittadini UE); 4) violazione dell'art. 175 cod.pen. e vizio di motivazione per l'omessa concessione del beneficio della non menzione, con rilevata insufficienza della motivazione della Corte d'appello sul punto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato, con rilievo assorbente, il primo motivo: dall'esame degli atti risultava che la cancelleria aveva effettivamente allegato alla comunicazione PEC un decreto relativo ad altro procedimento, il che equivale a omessa notifica del decreto di citazione in appello. Tale omessa notifica ha determinato una nullità d'ordine generale che ha inficiato lo svolgimento del giudizio. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata e il processo rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino. Non si è proceduto all'esame approfondito degli altri motivi per essere il primo motivo assorbente. Il Sostituto Procuratore Generale aveva chiesto il rigetto del ricorso, ma la Cassazione ha comunque annullato la sentenza.
Norme richiamate
Norma del reato contestato (possesso e fabbricazione di documenti falsi); la Corte d'appello aveva ritenuto integrata la fattispecie aggravata del comma 2, questione sollevata dal ricorrente come vizio di carenza di specifica contestazione
La Corte di Cassazione ha interpretato l'invio, via PEC, di una comunicazione con allegato decreto relativo ad altro procedimento come equiparabile all'omessa notifica del decreto di citazione in appello, comportando nullità processuale
Norma che individua i motivi di ricorso in cassazione; utilizzata dal ricorrente per dedurre nullità (lett. b) e vizio di motivazione/violazione di legge (lett. e)
Norma richiamata in relazione alla sufficienza della motivazione della sentenza impugnata, in particolare sull'adeguata formulazione del capo di imputazione
Norma sulla determinazione della pena; il ricorrente ha censurato la mancata motivazione sulla dosimetria in relazione al fatto che il possesso del doppio documento era irrilevante per i cittadini UE nel 2016
Norma sul beneficio della non menzione; la censura riguarda l'omessa indicazione delle ragioni ostative in caso di mancata concessione del beneficio quando è stata riconosciuta la sospensione condizionale della pena
art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
Norma sulle limitazioni dell'impugnazione per cassazione; il ricorso è stato articolato nei limiti pertinenti a tale disposizione
Giurisprudenza richiamata
Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013, dep. 2014, Rv. 258615 - 01
Precedente utilizzato per affermare che l'omessa notifica del decreto di citazione in appello costituisce una nullità d'ordine generale che inficiando il giudizio determina la necessità di annullamento
Massime di principio
- L'invio di una comunicazione processuale via PEC con allegato un decreto relativo a diverso procedimento, pur se il titolo della PEC indica il procedimento corretto, può essere equiparato all'omessa notifica del decreto di citazione in appello e comportare una nullità rilevante ai fini dell'annullamento.
- Il difensore non è onerato di chiedere alla cancelleria il decreto corretto quando la comunicazione ricevuta fa riferimento al procedimento del proprio assistito ma contiene un allegato incongruente: la responsabilità della notifica è dell'ufficio giudiziario.
- Quando un motivo di ricorso rilevante è assorbente (ad es. nullità formale che inficia l'intero svolgimento del giudizio), la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza esaminare nel merito gli altri vizi prospettati.
- La qualificazione di una fattispecie aggravata in sentenza richiede che l'ipotesi più grave sia specificamente e correttamente contestata nell'imputazione, altrimenti può essere censurata per carenza di motivazione o violazione del diritto di difesa.
- La motivazione sulla dosimetria della pena deve tener conto del contesto fattuale e normativo del tempo (es. regole di ingresso per cittadini UE) e spiegare adeguatamente perché si adottano determinate determinazioni sanzionatorie.
- Se la sospensione condizionale della pena è riconosciuta ma il beneficio della non menzione è negato, la motivazione deve indicare le ragioni ostative alla concessione del beneficio, pena il vizio di motivazione.
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