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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25860/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla riammissione in servizio di una lavoratrice a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del termine apposto al contratto. La società, con lettera del 5 settembre 2013, dispose l’assegnazione della dipendente presso un diverso centro di produzione, in altro comune, ritenendo non disponibili posti nella sede di originaria utilizzazione. La lavoratrice impugnò il trasferimento sostenendo che fosse illegittimo e chiese il ripristino della precedente assegnazione. In primo grado la domanda fu respinta; in appello la lavoratrice ottenne invece l’accoglimento, con declaratoria di illegittimità del trasferimento. La società ricorse per cassazione denunciando, con i primi due motivi, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., dell’art. 38 del c.c.n.l. Poste Italiane 2011 e degli accordi collettivi del 29.7.2004, 27.7.2010 e 22.4.2013, sostenendo che la verifica della eccedenza del personale nella sede di provenienza dovesse essere compiuta al momento della concreta riammissione in servizio e non alla data della pronuncia della sentenza; con i motivi terzo e quarto denunciava inoltre violazione dell’art. 421 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo relativo alla prova dell’eccedenza, motivi rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendoli fondati in quanto la Corte territoriale aveva erroneamente ancorato la verifica dell’eccedenza del personale al momento della lettura del dispositivo della sentenza, mentre essa va riferita al momento della concreta riammissione in servizio, secondo l’accordo sindacale applicabile e la giurisprudenza di legittimità già formatasi sulla stessa questione. Sono stati quindi dichiarati assorbiti il terzo e il quarto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    Nel caso di riammissione in servizio del lavoratore postale già assunto a termine, la disciplina invocata va coordinata con l’accordo collettivo applicabile sulla gestione delle riammissioni e con il momento in cui deve essere effettuata la verifica organizzativa della sede di assegnazione.

  • art. 38 c.c.n.l. Poste Italiane 2011

    È richiamato quale base contrattuale della disciplina del trasferimento/riassegnazione del personale riamesso in servizio.

  • accordo sindacale del 29 luglio 2004

    La verifica dell’eccedenza nella sede di provenienza deve essere effettuata al momento della concreta riammissione in servizio; l’accordo è finalizzato a regolare gli effetti delle riammissioni e il riequilibrio del personale tra sedi sovraffollate e sedi carenti.

  • accordo sindacale del 27 luglio 2010

    È richiamato insieme agli altri accordi collettivi come fonte regolatrice della procedura di riammissione e riallocazione del personale.

  • accordo sindacale del 22 aprile 2013

    È richiamato insieme agli altri accordi collettivi come fonte regolatrice della procedura di riammissione e riallocazione del personale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 421 c.p.c.

    È evocato nei motivi assorbiti in relazione ai poteri istruttori del giudice del lavoro.

Massime di principio

  • Nella disciplina collettiva della riammissione in servizio di lavoratori già assunti a termine, la verifica dell’eccedenza nella sede di provenienza va compiuta con riferimento al momento della effettiva riammissione e non a quello della decisione giudiziale, se l’accordo collettivo così collega la valutazione organizzativa.
  • Il differimento della verifica al momento della concreta riammissione non attribuisce al datore di lavoro un potere discrezionale incontrollato, quando tale scansione sia prevista da un accordo sindacale finalizzato al riequilibrio delle presenze in organico tra sedi.
  • In presenza di una questione già decisa in senso conforme dalla giurisprudenza di legittimità su fattispecie sovrapponibile, il giudice di merito deve uniformarsi al principio già affermato, salvo specifiche ragioni di dissenso.
  • Quando i primi motivi di ricorso investono la ratio decisiva della sentenza impugnata, gli ulteriori motivi che attengono a profili istruttori o a fatti ulteriori possono restare assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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