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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20098/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia origina da un giudizio di opposizione a precetto relativo a un mutuo fondiario. Nel corso di quel giudizio era stata disposta consulenza tecnica d'ufficio per accertare l'eventuale superamento dei tassi soglia e ricostruire il dare e avere tra le parti. La consulente depositava la relazione oltre il termine prorogato e il Tribunale le liquidava il compenso in euro 3.000,00. La parte debitrice proponeva opposizione al decreto di liquidazione chiedendone la riduzione, sostenendo: 1) che il valore della controversia, ai fini del calcolo del compenso, dovesse essere determinato non sulla base dell'intero importo precettato, ma sottraendo l'offerta di pagamento da essa formulata, con conseguente applicazione di uno scaglione inferiore; 2) che, per il ritardo nel deposito dell'elaborato, la riduzione dovesse essere di un terzo e non di un quarto; inoltre contestava la misura del compenso liquidato, ritenendo che la CTU fosse incompleta perché non avrebbe risposto alle osservazioni del proprio consulente di parte. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ha accolto solo parzialmente il secondo motivo limitatamente alla misura della riduzione per ritardo, e ha deciso nel merito rideterminando il compenso in euro 2.000,00 oltre accessori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo e accolto parzialmente il secondo motivo. Ha cassato l'ordinanza impugnata limitatamente alla quantificazione della riduzione per il ritardo nella prestazione del CTU, ritenendo che l'art. 52, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002 imponga una riduzione fissa di un terzo, non di un quarto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito e ha rideterminato il compenso dovuto alla consulente in euro 2.000,00 oltre accessori. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio per la reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 702 bis c.p.c.

    richiamato quale rito dell'opposizione introdotta avverso il decreto di liquidazione del compenso del CTU.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    indicato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 1, secondo comma, D.M. 30 maggio 2002

    invocato dalla ricorrente in relazione ai criteri di liquidazione del compenso del consulente tecnico.

  • artt. 1 e 2 dell'allegato al D.M. 30 maggio 2002

    richiamati per la determinazione del compenso del CTU per scaglioni di valore.

  • artt. 10 e 14 c.p.c.

    evocati dalla ricorrente per la determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione.

  • art. 52, secondo comma, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    "se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato" gli onorari "sono ridotti di un terzo"

    la Corte afferma che la riduzione per ritardo è fissa e deve essere applicata nella misura di un terzo, con conseguente rideterminazione del compenso.

  • art. 51 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato come parametro per valutare difficoltà, completezza e pregio della relazione ai fini della liquidazione del compenso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico, il valore di riferimento non si determina in base alla sola somma eventualmente offerta dalla parte nel corso del processo, quando l'incarico impone al consulente di ricostruire l'intero rapporto obbligatorio e quantificare il dare-avere complessivo.
  • Ai fini della liquidazione del compenso del CTU secondo i criteri tariffari per scaglioni, il calcolo va effettuato in modo progressivo sulle varie fasce di valore e non applicando un'unica percentuale all'intero importo.
  • Nel giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio, non è consentito sindacare l'utilità o la validità della consulenza in sé, poiché tali profili attengono al merito della causa; il controllo del giudice riguarda invece la rispondenza dell'opera ai quesiti e la sua qualità/completezza ai fini della liquidazione.
  • La riduzione del compenso prevista per il mancato rispetto del termine di deposito della consulenza è predeterminata dalla legge nella misura di un terzo e non è rimessa alla discrezionalità del giudice nella quantificazione percentuale.
  • Se il giudice di merito omette di applicare la misura legale della riduzione per ritardo, la Corte di cassazione può cassare la decisione e, in assenza di ulteriori accertamenti, decidere essa stessa nel merito sulla quantificazione del compenso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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