Sentenza del 31/03/2015 n. 6534 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate impugnava la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, che aveva confermato l’accoglimento del ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento per minori costi d’impresa. Con il primo motivo denunciava violazione dell’art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la motivazione per relationem fosse ammessa e che andasse verificata la riproduzione essenziale degli accertamenti richiamati. Con il secondo e il terzo motivo lamentava l’insufficienza della motivazione sulle prove relative ai costi contestati: da un lato, le prestazioni fatturate da S. s.r.l. per il reperimento di personale, la cui effettiva esecuzione era contestata sulla base di vari indizi; dall’altro, le fatture della ditta C., che secondo la dichiarazione del titolare sarebbero state maggiorate rispetto agli importi effettivamente spettanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo: la CTR aveva fatto propria la motivazione della CTP, secondo cui il verbale della Guardia di finanza richiamava genericamente verbali riguardanti terzi, mai portati a conoscenza del contribuente, e non risultava provata l’effettiva conoscenza di quei documenti. La censura dell’Agenzia, incentrata sulla legittimità in astratto della motivazione per relationem, non era pertinente rispetto a tale ragione della decisione. Il primo motivo, relativo al requisito formale dell’avviso, ha determinato l’assorbimento del secondo e del terzo, senza una decisione nel merito sulle contestazioni circa l’effettività o l’ammontare delle prestazioni. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare le spese processuali: Euro 3.645,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre agli oneri di legge.
Norme richiamate
Art. 42 del D.P.R. n. 600/1973
Nel caso concreto, il rinvio ad atti o verbali relativi a terzi non è sufficiente se il contribuente non ne conosce il contenuto e non è dimostrato che abbia potuto averne effettiva conoscenza; il richiamo deve consentire un’adeguata difesa. La Corte non ha esaminato nel merito il motivo sulla norma, dichiarandolo inammissibile perché non pertinente alla motivazione effettiva della CTR.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile quando attacca un principio astratto senza contestare la valutazione effettivamente compiuta dal giudice di merito.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Le censure di insufficienza della motivazione sui fatti relativi alle prestazioni e alle fatture non sono state esaminate, perché assorbite dall’esito del primo motivo.
Massime di principio
- La motivazione per relationem può essere contestata con successo quando il rinvio a documenti esterni non permette al contribuente di conoscerne il contenuto e di difendersi adeguatamente; il mero richiamo generico a verbali riguardanti terzi può risultare insufficiente.
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve confrontarsi con la ragione concreta della decisione impugnata: invocare la legittimità astratta di un istituto non basta se il giudice ha già valutato e ritenuto insufficiente, nel caso specifico, il contenuto del rinvio.
- Se un motivo relativo a un requisito formale dell’atto impositivo è inammissibile e la questione è decisiva, le ulteriori censure di merito possono restare assorbite; ciò non equivale a una pronuncia della Cassazione sulla fondatezza delle contestazioni fattuali.
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