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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07683/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., deducendo ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. l'inosservanza della legge penale per asseriti errori nella formazione del consenso e nella dosimetria della pena concordata. In particolare, sostiene che la Corte territoriale avrebbe determinato una pena diversa rispetto a quella oggetto della prima proposta di concordato, modificando i calcoli intermedi senza rinnovare il consenso della difesa e dell'imputato; inoltre lamenta che la diminuente per le circostanze attenuanti generiche sarebbe stata applicata solo al reato più grave e non anche ai reati satelliti unificati dal vincolo della continuazione, senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Richiama il principio per cui, nel concordato in appello, sono ricorribili solo censure relative alla formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati e sui vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Nel caso concreto, osserva che la pena finale era stata concordata anche nei passaggi intermedi in udienza con l'imputato presente e senza opposizione della difesa, sicché la doglianza sulla volontà del ricorrente è manifestamente infondata. Quanto alla censura sull'omessa estensione delle attenuanti generiche ai reati satelliti, la ritiene inammissibile perché la pena concordata non è illegale e il relativo sindacato eccede i limiti della legittimità. Conseguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    inosservanza della legge penale

    La censura ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. è ammissibile solo se denuncia un effettivo errore di diritto, non potendo essere usata per contestare in modo surrettizio la determinazione della pena concordata quando questa non sia illegale.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel concordato in appello la sentenza è impugnabile per vizi relativi alla formazione della volontà, al consenso del pubblico ministero o a un contenuto decisorio difforme da quello concordato, non per censure sui motivi rinunciati o sulla mera dosimetria non illegale della pena.

  • art. 62-bis c.p.

    circostanze attenuanti generiche

    Le doglianze sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche ai reati satelliti, quando la pena finale sia comunque legale e concordata, non sono deducibili in cassazione se non si traducono in illegalità della sanzione.

  • art. 129 c.p.p.

    proscioglimento immediato

    Nel richiamare la giurisprudenza, la Corte afferma che nel ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis c.p.p. sono inammissibili anche le doglianze sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso la sentenza di appello emessa a seguito di concordato, il controllo della Cassazione è limitato ai vizi che incidono sulla validità del consenso prestato o sulla corrispondenza tra accordo e decisione, non potendo estendersi alla rivalutazione del trattamento sanzionatorio se la pena resta nei limiti di legge.
  • La modifica della pena è censurabile solo quando determini una sanzione illegale; se la pena finale è stata concordata in udienza con la partecipazione dell'imputato e senza dissenso della difesa, non è configurabile un vizio della volontà.
  • Le doglianze che investono la dosimetria della pena o l'estensione delle attenuanti in una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. sono inammissibili se non si traducono in una violazione di legge sostanziale tale da rendere la sanzione illegale.
  • Nel concordato in appello, la preclusione derivante dalla rinuncia ai motivi di appello impedisce di dedurre in cassazione censure che attengano al merito dei motivi rinunciati o alla mancata valutazione di profili non incidenti sulla legalità della pena.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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