Cassazione Penale, Sentenza n. 11749/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato il sequestro prevenivo delle quote sociali e del complesso aziendale della H Passi e Passetti s.r.l., nel procedimento a carico di Ganci per i reati di cui agli artt. 512-bis e 416-bis.1 c.p. Il Tribunale aveva ritenuto che non fosse dimostrata l'intestazione fittizia: la valutazione si fondava sul fatto che il mero legame parentale con Ciulla Diego e la sua gestione di fatto non fossero sufficienti, non essendosi effettuati accertamenti sugli effettivi esborsi sostenuti per l'avvio dell'attività e potendosi ravvisare giustificazioni lecite per la gestione di fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché attengono a vizi della motivazione (la cassazione avverso ordinanze di cui all'art. 324 c.p.p. è consentita soltanto per violazione di legge; i vizi di motivazione non sono sindacabili salvo motivazione totalmente assente o apparentemente priva dei requisiti minimi). Il terzo motivo, pur formulato come violazione di legge, è sostanzialmente un rilievo sul percorso motivazionale: la Corte ha precisato che il Tribunale del riesame non ha richiesto la prova della provenienza illecita delle risorse, ma ha ritenuto che la mera gestione di fatto non sia di per sé sufficiente a dimostrare l'intestazione fittizia se esistono spiegazioni alternative lecite. Pertanto il ricorso del Procuratore è stato respinto per inammissibilità.
Norme richiamate
Disciplina delle ordinanze impugnabili con ricorso per cassazione; contesto procedurale che limita la cassazione alle sole violazioni di legge
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce che il ricorso per cassazione avverso ordinanze ex art. 324 è consentito soltanto per violazione di legge; ciò ha deciso l'inammissibilità dei motivi attinenti a vizi di motivazione
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla legittimità del sequestro e all'esigenza di valutare la proporzione tra mezzi economici del presunto intestatario e l'investimento societario; la Corte ha ritenuto che tale censura fosse in realtà una critica motivazionale
art. 321-bis, comma 1, cod. proc. pen.
Menziionato come riferimento procedurale sulle misure cautelari reali; il ricorrente specificava che la doglianza non era fondata su tale norma ma su altra combinazione normativa
Rilevato nella prospettazione del ricorrente rispetto alla legittimità del sequestro preventivo; la Corte ha comunque trattato la questione come valutazione di merito non sindacabile in cassazione
Norma che sanziona il trasferimento fraudolento di valori e l'intestazione fittizia. La Corte chiarisce che, per integrare il reato, non è sufficiente la mera disponibilità materiale del bene da parte del soggetto non formalmente titolare: è necessaria, anche se indiziaria, la prova che le risorse impiegate derivino dall'operazione volta ad eludere misure di prevenzione o che non vi siano giustificazioni lecite della situazione
Norma richiamata come titolo di reato contestato nell'impianto accusatorio; la questione sul collegamento tra associazione mafiosa e intestazione fittizia è stata comunque valutata nel merito dal Tribunale del riesame
art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per evocare la violazione di legge nel motivo; la Corte ha osservato che la deduzione era, in concreto, un'apprezzazione sul percorso motivazionale, non una vera e propria violazione normativa
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze ex art. 324 c.p.p. è ammesso solo per violazione di legge: i vizî di motivazione sono sindacabili in cassazione solo se la motivazione è totalmente assente o apparentemente priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza
- La mera parentela o la gestione di fatto di un'impresa da parte di un terzo non costituiscono automaticamente prova di intestazione fittizia: occorrono elementi specifici, anche indiziari, che escludano spiegazioni lecite e dimostrino l'intento di eludere misure di prevenzione
- Per integrare l'art. 512-bis c.p. non è sempre necessario provare che le risorse provengano da reato; tuttavia, quando esistono possibili giustificazioni lecite per la disponibilità o la gestione dei beni, la ricostruzione accusatoria deve fornire prove indiziarie della funzione elusiva (ovvero che le risorse e la struttura siano state utilizzate per eludere misure di prevenzione)
- Le questioni sulla proporzionalità del sequestro rispetto ai redditi del presunto intestatario e all'investimento rilevante sono valutazioni di merito del giudice del riesame e, purché motivate, non sono normalmente sindacabili in Cassazione
- Quando si impugna un provvedimento cautelare o di riesame, è strategico concentrare i motivi su vere questioni di diritto e violazioni normative, evitando di presentare censure che si risolvono in mere critiche alla motivazione, per non incorrere nell'inammissibilità del ricorso
- La giurisprudenza ammette che l'art. 512-bis possa colpire anche trasferimenti di beni di provenienza lecita quando lo scopo sia impedire l'applicazione di misure di prevenzione; resta comunque necessario dimostrare il nesso finalistico tra operazione e intento elusivo
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11493/2023 del 20/03/2023
- Sentenza penale · 20 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11494/2023 del 20/03/2023
- Sentenza penale · 20 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11497/2023 del 20/03/2023
- Sentenza penale · 20 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11501/2023 del 20/03/2023
- Sentenza penale · 20 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11502/2023 del 20/03/2023
- Sentenza penale · 20 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11503/2023 del 20/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →