Cassazione Civile, Ordinanza n. 12546/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società, risultata vittoriosa nel giudizio definito con sentenza di Cassazione n. 1749/2023, ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto in quella pronuncia: la sentenza aveva condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in suo favore, ma aveva omesso di disporre la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari, richiesta che era stata effettivamente formulata nel corso del giudizio di legittimità. L'istanza è stata proposta mediante il procedimento di correzione degli errori materiali. L'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese nel procedimento di correzione.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che nella sentenza n. 1749/2023 fosse aggiunta, dopo le parole "agli accessori di legge", la locuzione "con distrazione in favore degli avv.ti Lorenzo del Federico e Piero Sanvitale". La Corte ha altresì precisato che, nel procedimento di correzione degli errori materiali, non va adottata alcuna statuizione sulle spese, mancando una vera parte vittoriosa e una parte soccombente e non essendovi opposizione dell'intimata.
Norme richiamate
La richiesta di distrazione delle spese, quando omessa nella pronuncia, si collega al meccanismo della correzione dell'errore materiale; la norma conferma che la distrazione è funzionale al soddisfacimento del difensore antistatario e al rilascio di un titolo esecutivo in suo favore.
Il rimedio esperibile per l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese è il procedimento di correzione degli errori materiali, e non i normali mezzi di impugnazione.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.
A seguito della novella del d.lgs. n. 149/2022, il procedimento si svolge secondo la forma camerale prevista da tale norma, in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. c.p.c.
La riforma ha inciso sulla disciplina del procedimento camerale, sostituendo il precedente schema di cui all'art. 380-bis c.p.c.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese proposta dal difensore integra un errore emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali, non con l'impugnazione ordinaria.
- La richiesta di distrazione delle spese non costituisce domanda autonoma, ma accessorio della statuizione sulle spese, sicché la sua omissione può essere sanata con correzione.
- La correzione dell'omissione relativa alla distrazione è coerente con la funzione acceleratoria dell'istituto, che mira a garantire rapidamente al difensore antistatario un titolo esecutivo.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali, specie in assenza di opposizione della controparte, non è necessario pronunciare sulle spese del procedimento.
- L'istituto della correzione può essere utilizzato anche per correggere sentenze della Corte di cassazione.
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