Cassazione Penale, Ordinanza n. 04098/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che il motivo fosse non specifico perché meramente reiterativo delle doglianze di appello e che la sentenza di merito fosse adeguatamente motivata sul diniego della particolare tenuità del fatto e della continuazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello deducendo un unico motivo di ricorso per cassazione: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648, comma quarto, c.p. e al mancato riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto della sentenza impugnata e un precedente reato già giudicato dal Tribunale di Palmi il 18 novembre 2021. La Corte rileva che le censure riproponevano in modo pedissequo e non specifico gli stessi argomenti già svolti in appello e disattesi dai giudici di merito; inoltre, la motivazione della sentenza impugnata aveva già spiegato in modo congruo sia l'insussistenza dei presupposti per la particolare tenuità del fatto sia l'assenza del vincolo della continuazione con il precedente reato.
Norme richiamate
La norma è richiamata dal ricorrente come parametro della censura; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, ma osserva che le doglianze sul punto sono solo ripetitive e non specifiche.
Non citato.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo critico e specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già svolte in appello e già disattese non integra una censura idonea.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a contestazioni apparenti, prive di una critica argomentata alle rationes decidendi della decisione impugnata.
- Il giudice di merito può legittimamente negare la particolare tenuità del fatto e il vincolo della continuazione quando dia una motivazione congrua e completa sulle ragioni fattuali e giuridiche del diniego; in tale ipotesi il controllo di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione del merito.
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