Cassazione Penale, Ordinanza n. 27104/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata sia quanto alla declaratoria di responsabilità per truffa aggravata sia quanto alla determinazione dell'aumento di pena per continuazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di truffa aggravata. Con il primo motivo ha censurato la motivazione di responsabilità, deducendone l'illogicità e chiedendo una diversa lettura del compendio probatorio e una diversa valutazione dell'attendibilità delle fonti di prova. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla misura dell'aumento di pena applicato a titolo di continuazione per il reato oggetto del procedimento, ritenendo eccessivo l'aumento di sei mesi di reclusione ed euro 200 di multa rispetto all'aumento di un mese già applicato per i reati satellite in una precedente sentenza irrevocabile del Tribunale di Palermo. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché sollecitava un sindacato di merito sulla prova e sul ragionamento decisorio, e il secondo manifestamente infondato perché la sentenza impugnata aveva correttamente individuato il reato più grave nella truffa già giudicata con sentenza irrevocabile, mantenendo ferma la pena base e determinando l'aumento per il nuovo reato satellite con motivazione adeguata, nel rispetto dei limiti posti dal divieto di reformatio in peius e dei criteri dell'art. 133 c.p.
Norme richiamate
Richiamato come parametro per la determinazione dell'aumento di pena in continuazione, in relazione a gravità della condotta, profitto, indole e personalità dell'imputato.
Richiamato per il regime del reato continuato e per i limiti degli aumenti di pena per i reati satellite.
Non citato espressamente nel testo fornito; non determinabile con certezza.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito, né utilizzare il ricorso per ottenere una nuova lettura del compendio probatorio o un diverso giudizio di attendibilità delle fonti.
- La motivazione è censurabile solo quando presenti vizi logici o giuridici effettivi; se il giudice di merito ha spiegato in modo coerente le ragioni della responsabilità, il motivo di ricorso che mira a una rivalutazione del fatto è inammissibile.
- In tema di continuazione, quando il reato più grave è già stato oggetto di sentenza irrevocabile, il giudice del nuovo procedimento deve mantenere ferma la pena già determinata per quel reato e applicare gli ulteriori aumenti ai reati satellite.
- Per i reati satellite già giudicati, la rideterminazione dell'aumento non può superare il quantum già fissato nella sentenza irrevocabile, per effetto del divieto di reformatio in peius.
- Per i reati satellite ulteriori, il giudice deve motivare l'entità dell'aumento in modo proporzionato, valorizzando gravità del fatto, profitto, indole delittuosa e personalità dell'imputato, senza trasformare la continuazione in un cumulo materiale mascherato.
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