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Sentenza

Sentenza n. 604/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di sospensione disciplinare di stato n. -OMISSIS- del 15.10.2021.

Giustizia amministrativa202101909

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nuovo provvedimento di sospensione disciplinare di stato della durata di tre mesi, adottato dopo l'annullamento della precedente sospensione di sei mesi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto, in via principale, la nullità della nuova sanzione per elusione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza di annullamento e, in via subordinata, ne ha chiesto l'annullamento per violazione del principio di proporzionalità. La precedente sentenza aveva annullato la sospensione di sei mesi per violazione della proporzionalità, lasciando salva la possibilità per l'amministrazione di adottare ulteriori determinazioni. Il ricorrente ha sostenuto che la nuova sanzione, pur ridotta a tre mesi, reiterasse la medesima violazione, poiché l'amministrazione non avrebbe considerato il decreto di archiviazione penale per particolare tenuità del fatto e il ruolo marginale avuto nella vicenda relativa all'utilizzo non autorizzato di una motosega dell'Arma. È stata inoltre dedotta la violazione degli artt. 1357, lett. a), e 1352 del codice dell'ordinamento militare. L'azione di ottemperanza era stata già respinta con sentenza parziale, ritenendosi che il giudicato non imponesse un contenuto puntuale e integralmente predeterminato del nuovo provvedimento; il giudizio è quindi proseguito, previo mutamento del rito, sulla domanda di annullamento.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda di annullamento. Ha ritenuto che la valutazione della gravità dei fatti e della proporzione tra infrazione e sanzione costituisca espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile soltanto in presenza di eccesso di potere, quale illogicità o travisamento dei fatti. Nel caso concreto, la motivazione della sanzione — riferita alla lesione del prestigio personale e dell'Istituzione, alla violazione dei doveri connessi allo status militare e alla compromissione del rapporto fiduciario — è stata considerata immune dalle censure. Il contegno di corresponsabilità del militare è stato ritenuto sufficiente a giustificare la sanzione e la riduzione a tre mesi è stata giudicata congrua e proporzionata, anche in conformità alla precedente sentenza. È stata respinta anche la censura relativa all'art. 1352 del codice dell'ordinamento militare, poiché la condotta risultava incompatibile con i principi e doveri della vita militare. Spese compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 1357, lett. a), cod. ord. mil.

    La valutazione della sanzione disciplinare deve rispettare il principio di proporzionalità e considerare gli elementi rilevanti della condotta; il giudice ha tuttavia ritenuto che, nel caso concreto, l'amministrazione avesse adeguatamente apprezzato la corresponsabilità del militare.

  • art. 1352 cod. ord. mil.

    La condotta disciplinarmente rilevante è stata valutata come incompatibile con i principi e i doveri che devono ispirare la vita militare.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, per disporre la tutela dei dati personali della parte ricorrente.

Massime di principio

  • La valutazione della gravità dei fatti disciplinarmente rilevanti e della proporzione tra infrazione e sanzione rientra nell'ampia discrezionalità dell'amministrazione militare ed è sindacabile dal giudice di legittimità solo in presenza di figure sintomatiche di eccesso di potere, come illogicità o travisamento dei fatti.
  • Quando una precedente sentenza annulla una sanzione disciplinare per violazione della proporzionalità lasciando salva l'adozione di ulteriori determinazioni, il giudicato non impone necessariamente un contenuto predeterminato del nuovo provvedimento: l'amministrazione conserva un margine di riesercizio del potere discrezionale, purché la nuova sanzione sia congruamente motivata e proporzionata.
  • La riduzione della durata della sanzione disciplinare, accompagnata dalla considerazione della corresponsabilità del militare e della lesione dei doveri di prestigio, correttezza e affidabilità propri dello status, può integrare un riesercizio proporzionato del potere sanzionatorio.
  • Il decreto penale di archiviazione per particolare tenuità del fatto non impedisce, di per sé, la valutazione disciplinare autonoma della condotta, quando l'amministrazione motivi sulla rilevanza della stessa rispetto ai doveri e ai principi propri dell'ordinamento militare.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaGiudizio di ottemperanza
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potere

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