Cassazione Civile, Ordinanza n. 18487/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto per il completamento di una villa ad uso abitativo. Il committente, dopo aver esperito un accertamento tecnico preventivo, citava in giudizio il soggetto da lui ritenuto appaltatore chiedendo il risarcimento dei danni per i vizi dell'opera. Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava al risarcimento. In appello gli eredi del convenuto contestavano la legittimazione passiva sostanziale del dante causa, sostenendo che il rapporto di appalto non fosse stato concluso con l'impresa individuale evocata in giudizio, ma con altra società; la Corte d'appello accoglieva il gravame e rigettava la domanda. In cassazione il committente articolava sette motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserito ultrapetitum e giudicato interno, sostenendo che l'appello non avesse investito l'accertamento della conclusione del contratto con l'impresa individuale; 2) violazione dell'art. 342 c.p.c. per pretesa genericità dell'appello; 3) violazione dell'art. 183 c.p.c. per la ritenuta tardività dei documenti prodotti dall'attore con la terza memoria, che il ricorrente qualificava come controprova; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., assumendo che, in appello, l'onere di provare il difetto di legittimazione passiva gravasse sugli appellanti; 5) violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per asserito superamento dei limiti devolutivi e omesso esame della scrittura privata e delle testimonianze; 6) violazione dell'art. 345, terzo comma, c.p.c. per il mancato utilizzo in appello dei documenti prodotti tardivamente in primo grado, ritenuti invece indispensabili; 7) omesso esame di un fatto decisivo, cioè dell'esistenza del documento genetico del rapporto che, secondo il ricorrente, dimostrava l'incarico alla ditta individuale. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi, inammissibile il quarto, inammissibile il quinto, infondato il sesto e inammissibile il settimo, affermando in sintesi che: la contestazione della legittimazione passiva imponeva la rivalutazione di tutto il materiale probatorio; la prova della titolarità passiva era onere dell'attore sin dalla prima difesa del convenuto; i documenti prodotti solo con la terza memoria erano tardivi perché la controprova va svolta nei termini di preclusione già maturati; il giudice di merito poteva fondarsi su prove acquisite anche su iniziativa della controparte e la valutazione dell'attendibilità dei testimoni è riservata al merito; in appello, dopo la riforma del 2012, era vietata la nuova produzione di prove salvo impossibilità non imputabile; la censura di omesso esame mirava in realtà a una rivalutazione del merito. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato la domanda di risarcimento danni. Ha ritenuto corretta la decisione di merito sul difetto di legittimazione passiva sostanziale dell'impresa individuale evocata in giudizio, valorizzando la documentazione comunale e la regola di acquisizione probatoria, nonché la tardività dei documenti prodotti dall'attore con la terza memoria ex art. 183 c.p.c. Il ricorrente è stato condannato alla refusione delle spese in favore dei controricorrenti e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
la censura di ultrapetizione è infondata quando il giudice d'appello rivaluta i fatti e le prove su una questione ritualmente devoluta, senza introdurre una domanda o eccezione nuova.
l'appello era ammissibile perché le doglianze investivano la questione della legittimazione passiva sostanziale e consentivano la rivalutazione del compendio probatorio.
i documenti destinati a provare in positivo i fatti costitutivi devono essere prodotti nei termini di preclusione; la "prova contraria" è controprova rispetto alle richieste e ai documenti della controparte già dedotti nel termine precedente.
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto, compresa la titolarità passiva del rapporto dedotto, grava sull'attore; la regola residuale opera solo se il fatto resti ignoto all'esito delle prove.
il giudice può porre a fondamento della decisione prove acquisite anche su iniziativa della controparte, secondo il principio di acquisizione probatoria.
la valutazione dell'attendibilità delle fonti di prova e la scelta delle prove ritenute più persuasive appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili come nuova valutazione dei fatti in cassazione.
nel regime applicabile alla sentenza di primo grado pubblicata dopo l'11 settembre 2012 vige il divieto di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti in appello, senza rilievo dell'indispensabilità, salvo impossibilità non imputabile.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il parametro invocato per le censure di nullità processuale e violazione delle norme sul contraddittorio e sui limiti dell'appello.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro invocato per le doglianze di violazione di legge sostanziale e processuale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
non consente una rivalutazione del merito; è inammissibile se la censura mira solo a sostituire una diversa lettura delle prove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La contestazione della legittimazione passiva sostanziale impone al giudice di riesaminare l'intero materiale probatorio acquisito, senza che occorra censurare puntualmente ogni singolo elemento probatorio valorizzato in primo grado.
- La titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio è un fatto costitutivo della domanda: l'attore deve allegarla e provarla; la regola di riparto dell'onere probatorio opera come criterio residuale solo quando le prove non consentano di accertare il fatto.
- Se il convenuto contesta sin dalla comparsa la propria legittimazione passiva, i documenti dell'attore diretti a provare il rapporto devono essere prodotti nei termini di preclusione processuale; la mera replica alla difesa avversaria non consente di differire la produzione di prove costitutive.
- Il principio di acquisizione probatoria consente al giudice di fondare la decisione su elementi istruttori acquisiti anche per iniziativa della controparte, senza che la provenienza della prova ne limiti l'utilizzabilità.
- La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e la selezione delle risultanze ritenute decisive sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la censura mira soltanto a una diversa ricostruzione del fatto.
- Nel regime processuale successivo alla riforma del 2012, in appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non averli potuti produrre in primo grado per causa non imputabile.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o per rimettere in discussione il convincimento del giudice di merito.
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