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Ordinanza

Ordinanza n. 187/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta) n. 261/2026, resa tra le parti, e per il conseguente annullamento: - del provvedimento del responsabile del IV settore del Comune di Castellammare del Golfo Urbanistica e Gestione del Territorio, protocollo 6393 del 10 febbraio 2026, specie nella parte in cui: a) dà atto dell'intervenuto silenzio rifiuto sull'istanza in sanatoria ex art. 36 DPR 380\2001 del 17\07\2025 inerente alla tettoia chiusa posta ad ovest del fabbricato principale di mq 145, oggi particella n. 922 subalterno 20 foglio di mappa 58, che si sarebbe formato sin dal 16\09\2025; a1) da atto della riespansione dell'efficacia dell'ingiunzione a demolire n. 5 del 11\07\2025 in seguito al formarsi del silenzio rigetto sulla istanza in sanatoria anzi indicata inerente alla citata tettoia, con conseguente acquisizione del manufatto abusivo e di una area di pertinenza pari a 10 volte l'area occupata; a2) dispone la trasmissione degli atti alla Polizia Municipale per verificare la inottemperanza all'ordine di demolizione ai fini della trascrizione dell'acquisizione alla proprietà comunale del bene anzi indicato; a3) avverte che in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione saranno adottate le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 31 DPR 380\2001; a4) afferma la non sanabilità del manufatto richiamando le ragioni dell'avviso di avvio del procedimento di rigetto del 22\07\2025; b) della ordinanza di demolizione n. 5 del 11\07\2025 con riferimento al manufatto posto ad ovest del fabbricato principale; c) del rigetto, implicito al provvedimento di cui alla superiore lettera a), della istanza in sanatoria ex art. 36 del DPR 380\2001 inerente alla tettoia chiusa anzi indicata; d) del silenzio rigetto della istanza di sanatoria ex art. 36, ove si ritenga formato, con rimessione in termini ex art. 37 cpa; e) della comunicazione di avvio del procedimento del 22\07\2025 prot. 158347, sulla domanda di sanatoria ex art. 36 del 17\07\2025, preordinata all'emissione dei provvedimenti sanzionatori sulla base del presupposto che la tettoia chiusa di mq 145 posta ad ovest del fabbricato principale fosse in totale difformità da quella autorizzata con il provvedimento n. 120\1996; f) della comunicazione del 23\06\2025 di avvio del procedimento finalizzato alla emissione della ordinanza di demolizione n. 5 del 11\07\2025; g) di tutti gli atti connessi e conseguenziali ai provvedimenti sopra indicati.

Giustizia amministrativa202600426

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sez. IV, che aveva respinto la domanda di sospensione degli atti comunali relativi alla tettoia chiusa di 145 mq, inclusi l'ordine di demolizione, il silenzio-rigetto sulla sanatoria e gli atti conseguenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR, chiedendo la sospensione degli atti comunali concernenti una struttura qualificata come tettoia chiusa, posta ad ovest del fabbricato principale, di circa 145 mq, alta 3,20 metri e destinata a esposizione. Ha sostenuto che la struttura fosse riconducibile a una preesistenza legittimata dall'autorizzazione edilizia n. 120 del 1996 e che gli interventi successivi avessero natura manutentiva, senza incremento di superficie o volume né mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso. Ha contestato, inoltre, la formazione e l'opponibilità del silenzio-rigetto sull'istanza di accertamento di conformità presentata ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 380/2001, deducendo che il Comune, dopo la scadenza del termine, avesse svolto attività istruttoria, ricevuto memorie, effettuato audizioni e intrattenuto interlocuzioni tali da ingenerare un affidamento sulla perdurante pendenza del procedimento e sull'adozione di un provvedimento espresso. In via subordinata ha chiesto la rimessione in termini ex art. 37 c.p.a., assumendo che l'eventuale tardività dell'impugnazione del diniego tacito fosse dipesa dal comportamento non lineare dell'Amministrazione. Sono stati inoltre contestati l'ordine di demolizione n. 5 dell'11 luglio 2025, il provvedimento comunale del 10 febbraio 2026, la comunicazione di avvio del procedimento repressivo e gli atti connessi, deducendo l'illegittimità della qualificazione dell'intervento come trasformazione edilizia non assentita e la sanabilità dell'opera.

La decisione

Il CGARS ha respinto l'appello cautelare per difetto di adeguato fumus boni iuris, pur riconoscendo che il periculum connesso alla possibile demolizione e all'acquisizione dell'area fosse astrattamente apprezzabile. Ha ritenuto che l'art. 36, comma 3, del d.P.R. 380/2001 configuri un silenzio significativo con valore legale tipico di diniego: decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di accertamento di conformità, la domanda si intende respinta e l'interessato deve impugnare il diniego tacito nel termine decadenziale ordinario. La successiva attività istruttoria, gli atti endoprocedimentali e le interlocuzioni con il privato non sono stati considerati idonei, in assenza di un provvedimento espresso conclusivo, a neutralizzare l'effetto legale del decorso del termine. Il provvedimento comunale del 10 febbraio 2026 è stato qualificato, in via sommaria, come meramente ricognitivo della formazione del silenzio-rigetto e della conseguente riespansione dell'efficacia dell'ordine demolitorio, non come nuovo e autonomo diniego; pertanto non riapriva i termini per impugnare il diniego tacito. È stata esclusa, allo stato, anche la rimessione in termini ex art. 37 c.p.a., trattandosi di istituto eccezionale, non giustificato dalla mera prosecuzione delle interlocuzioni amministrative in presenza di un meccanismo legale chiaro e di un orientamento giurisprudenziale consolidato. Quanto al fumus sostanziale, il Collegio ha rilevato che la modifica della travatura, la posa di nuova travatura e piastre di ancoraggio, la sostituzione della copertura, le chiusure laterali in vetro, il battuto di sottofondo in calcestruzzo e l'uso espositivo non rendevano manifesta né la natura meramente manutentiva dell'intervento né la sua precarietà. La precarietà, inoltre, va valutata anche in rapporto alla funzione concreta dell'opera e alla permanenza dell'esigenza soddisfatta, non soltanto alla rimovibilità dei materiali. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione delle peculiarità della vicenda procedimentale.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001

    decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di accertamento di conformità, la domanda deve intendersi respinta

    La disposizione configura un silenzio significativo con valore legale tipico di diniego; il diniego tacito si forma automaticamente con il decorso di sessanta giorni e deve essere impugnato nel termine decadenziale ordinario.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini è istituto eccezionale, applicabile soltanto in presenza di oggettive ragioni di incertezza normativa o di gravi impedimenti di fatto non imputabili alla parte; le successive interlocuzioni amministrative non integrano, di per sé, un impedimento oggettivo.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    È richiamato per gli effetti dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, inclusi l'acquisizione del manufatto e dell'area di pertinenza e l'applicazione delle sanzioni previste dalla disposizione.

Massime di principio

  • L'art. 36, comma 3, del d.P.R. 380/2001 configura un silenzio-rigetto tipico: decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di accertamento di conformità, la domanda si intende respinta e l'interessato deve impugnare il diniego tacito nel termine decadenziale ordinario.
  • La successiva attività istruttoria dell'amministrazione, la ricezione di memorie, lo svolgimento di audizioni e le interlocuzioni procedimentali non neutralizzano il silenzio-rigetto già formatosi, né riaprono i termini per impugnarlo, se non sono seguite da un provvedimento espresso conclusivo.
  • Un atto amministrativo successivo che si limiti a prendere atto della formazione del silenzio-rigetto e della conseguente riespansione dell'efficacia dell'ordine demolitorio non costituisce un nuovo autonomo diniego e non riapre i termini di impugnazione del diniego tacito.
  • La rimessione in termini ex art. 37 c.p.a. richiede oggettive ragioni di incertezza normativa o gravi impedimenti di fatto non imputabili alla parte; il comportamento amministrativo non lineare e le interlocuzioni successive alla scadenza del termine non sono sufficienti quando il meccanismo del silenzio-rigetto sia previsto espressamente dalla legge e consolidato nella giurisprudenza.
  • La natura precaria di un manufatto edilizio non si desume dalla sola rimovibilità dei materiali, ma deve essere valutata anche in relazione alla funzione concretamente svolta e alla natura temporanea o permanente dell'esigenza soddisfatta.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniTermini del procedimento e silenzioTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoTutela cautelareLegittimo affidamento

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