Cassazione Penale, Sentenza n. 31909/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di sospensione degli effetti della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Il ricorrente era stato condannato con decreto penale per guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c) c.d.s.), ammenda e sospensione della patente per un anno; il G.i.p. aveva sostituito l'ammenda con il lavoro di pubblica utilità (30 giorni) ma non aveva disposto la sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa accessoria (sospensione patente) né aveva riconosciuto che la sospensione dovesse essere dimezzata con la sostituzione della pena, e inoltre il G.i.p. ha rinviato le statuizioni sulla sanzione accessoria all'esito del presunto positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati: ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza impugnata del 03/11/2022 sia il provvedimento del G.i.p. del 19/10/2022 nella parte in cui non avevano disposto la sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente). La Corte ha disposto che l'efficacia della sospensione della patente venga sospesa fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità (cioè fino all'accertamento dell'esito positivo), riservando le valutazioni sul dimezzamento della sanzione accessoria ed eventuale estinzione del reato all'esito positivo del lavoro di pubblica utilità.
Norme richiamate
art. 186 Codice della strada, comma 9-bis
In caso di sostituzione della pena detentiva o pecuniaria con lavoro di pubblica utilità ai sensi di questa norma, il giudice è tenuto a sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità; all'esito positivo potrà essere dichiarata l'estinzione del reato e la sanzione accessoria ridotta della metà.
art. 620, lett. l) cod. proc. pen.
La Corte di cassazione, quando la sentenza o il provvedimento ha omesso di disporre la sospensione prevista, può provvedere direttamente ai sensi di questa norma (facoltà di integrare o sostituire il provvedimento impugnato).
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 48330/2017 Braghetto; Sez. 4, n. 12262/2018 Ferrarini; Sez. 4, n. 48654/2019 Gasparini)
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nella sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità per reati connessi alla guida in stato di ebbrezza, il giudice deve quantificare la sanzione accessoria nei limiti edittali, disporre eventuale confisca e sospenderne l'efficacia fino alla verifica dell'esito positivo del lavoro di pubblica utilità; in caso di omissione la Corte può intervenire direttamente.
Massime di principio
- Quando la pena pecuniaria o detentiva è sostituita con lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis c.d.s., il giudice deve espressamente sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) fino all'accertamento dell'esito positivo del lavoro di pubblica utilità.
- Se il giudice omette di disporre tale sospensione nel provvedimento che sostituisce la pena, la Corte di cassazione può provvedere direttamente ad ordinare la sospensione ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- All'esito positivo del lavoro di pubblica utilità può essere dichiarata l'estinzione del reato e la sanzione amministrativa accessoria può essere ridotta della metà; è dunque importante documentare e far valutare tempestivamente l'avvenuto positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
- Il difensore deve articolare espressamente nell'istanza al giudice la richiesta di sospensione dell'efficacia della sanzione accessoria e allegare o predisporre la documentazione comprovante lo svolgimento e l'esito del lavoro di pubblica utilità per evitare rinvii o omissioni.
- Se la patente è già stata ritirata/sospesa e sussiste una sostituzione con lavoro di pubblica utilità che dimezza la durata, va valutato attentamente il computo temporale e prodotto al giudice ogni elemento utile per dimostrare che, per effetto della sostituzione, il periodo richiesto sia già o comunque cessato.
- La pronuncia è applicabile in tutti i casi di sostituzione con lavoro di pubblica utilità per reati connessi alla guida: omissioni formali del giudice vanno sanate anche tramite ricorso in Cassazione se necessario.
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