Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30702/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da una società di leasing per canoni e altre somme derivanti da un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un immobile commerciale. Il giudice delegato aveva rigettato integralmente la domanda; in opposizione il Tribunale di Firenze ha invece ammesso il credito chirografario, escludendo però la prededuzione e la restituzione del bene. Il fallimento ricorrente ha impugnato il decreto in Cassazione deducendo, con due motivi, da un lato la violazione dell'art. 2744 c.c. per avere il Tribunale escluso il patto commissorio solo perché il contratto di leasing era stato concluso da una società diversa dalla banca creditrice, sebbene appartenente al medesimo gruppo societario; dall'altro l'omesso esame di fatti decisivi, e cioè il fatto che il prezzo della vendita dell'immobile era stato immediatamente riversato in parte alla società di leasing e in parte alla banca del medesimo gruppo per ripianare pregresse esposizioni debitorie. La resistente ha sostenuto la correttezza della decisione impugnata, valorizzando l'autonomia soggettiva delle società del gruppo e la mancanza di coincidenza tra creditore e acquirente del bene.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli connessi. Ha cassato il decreto del Tribunale di Firenze e ha rinviato al medesimo Tribunale, in diversa composizione, per un nuovo esame. La Corte ha affermato che, ai fini dell'applicazione del divieto di patto commissorio, non è ostativa la diversità soggettiva tra la società creditrice e quella che acquista il bene nel sale and lease back, quando risulti che le società coinvolte operano come un medesimo centro di interessi e che l'operazione è funzionalmente preordinata a consentire al creditore di acquisire indirettamente il bene dato in garanzia in caso di inadempimento. Ha quindi ribadito che il giudice deve guardare alla funzione economica complessiva dell'operazione e non al solo dato formale dei soggetti o delle clausole. Non ha deciso nel merito sull'ammissione o meno del credito, demandando al giudice del rinvio l'applicazione del principio enunciato.

Norme richiamate

  • art. 2744 c.c.

    Il divieto di patto commissorio opera anche quando lo scopo di garanzia sia realizzato attraverso un'operazione negoziale complessa o collegata; il giudice deve verificare la funzione economica dell'operazione e non fermarsi alla forma del contratto o all'identità formale dei contraenti.

  • art. 1344 c.c.

    Il sale and lease back può essere impiegato in concreto come mezzo per eludere il divieto di patto commissorio; rileva quindi il collegamento negoziale finalizzato a uno scopo vietato.

  • art. 98 l. fall.

    È il rimedio utilizzato per proporre opposizione allo stato passivo dopo il rigetto della domanda di insinuazione.

  • art. 72 quater l. fall.

    È richiamato per escludere la prededuzione delle somme maturate dopo il fallimento, in assenza di esercizio provvisorio e in presenza di sospensione del contratto.

  • artt. 2497 e ss. c.c.

    La disciplina dei gruppi societari non elimina la distinta soggettività delle società del gruppo; tuttavia tale autonomia non impedisce di considerare, ai fini del patto commissorio, l'assetto economico complessivo dell'operazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È il parametro del secondo motivo, relativo all'omesso esame di fatti decisivi.

Massime di principio

  • Nel sale and lease back la legittimità formale dell'operazione non esclude il divieto di patto commissorio: il giudice deve accertare se, attraverso pattuizioni tra loro collegate, le parti abbiano perseguito in concreto una finalità di garanzia anziché di scambio.
  • Ai fini dell'art. 2744 c.c. è irrilevante, di per sé, che il soggetto che acquista il bene e concede il leasing non coincida con il creditore originario, quando risulti che i soggetti coinvolti agiscono come un unico centro di interessi o nel medesimo gruppo per realizzare il risultato vietato.
  • L'intento elusivo del patto commissorio si desume da indici fattuali complessivi, tra cui la preesistenza di un'esposizione debitoria, la destinazione del prezzo di vendita al ripianamento dei debiti del venditore e il contestuale ritorno di somme alla società concedente il leasing.
  • Il divieto di patto commissorio non può essere aggirato mediante operazioni negoziali complesse o apparentemente trilaterali: ciò che conta è l'assetto di interessi effettivo e la funzione economica dell'operazione.
  • La disciplina dei gruppi societari non consente di confondere automaticamente le soggettività giuridiche, ma non impedisce di valorizzare, in concreto, il coordinamento tra società del gruppo ai fini dell'accertamento dell'elusione del divieto legale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoLeasingCompravenditaProprietà
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiDiritti reali
IstitutiNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.