Cassazione Penale, Sentenza n. 2695/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che li aveva ritenuti responsabili, in concorso, di furto pluriaggravato e di una contravvenzione, lamentando: 1) (Sirignano) il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, connesso alla riqualificazione del fatto; 2) (Curci) vizio della motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva e al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti e sulla recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Sulla competenza territoriale ha ritenuto infondata la doglianza: la valutazione va fatta ex ante, al momento della proposizione dell'eccezione (o al più tardi entro i termini dell'art. 491 co.1 c.p.p.), e i giudici di merito avevano dato motivazioni congrue sul fatto che gli elementi probatori disponibili allora non consentivano la riqualificazione favorevole all'eccezione. Sulla recidiva e sulle attenuanti generiche la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse sufficientemente desumibile (richiamo alle numerose condanne precedenti, intensità del dolo e capacità a delinquere) e che il diniego delle attenuanti generiche fosse congruamente motivato basandosi sugli elementi ritenuti preponderanti. Per legge (art. 616 c.p.p.) i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 624; art. 625 nn. 2 e 7; art. 99 co. 3 e co. 4; art. 133
Art. 624-625: i fatti sono stati qualificati come furto pluriaggravato. Art. 99 co.3/co.4: la Corte ha applicato la recidiva a Sirignano con diversa qualificazione (co.3 anziché co.4) sulla base delle precedenti condanne; la motivazione può essere implicita se risultano chiari elementi indizianti. Art. 133: il giudice di merito può valutare e rifiutare le attenuanti generiche fondandosi sugli elementi preponderanti senza esaminare puntualmente ogni singolo fattore invocato dall'imputato.
art. 491 co.1; art. 438 co. 6-bis; art. 616
Art. 491 co.1: l'eccezione di incompetenza territoriale va valutata con riferimento al momento della sua proposizione o al più tardi entro i termini indicati (udienza preliminare o prima costituzione delle parti). Art. 438 co.6-bis: disciplina la deducibilità di determinate questioni processuali rispetto al rito abbreviato (la legge n.103/2017 ha introdotto la norma ma la Corte ha ritenuto non incidente sul caso, anche perché giurisprudenza precedente aveva già affrontato la questione). Art. 616: in caso di inammissibilità il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una somma per la Cassa delle Ammende.
art. 1 comma 43 (introduzione del comma 6-bis all'art. 438 c.p.p.)
La modifica normativa è intervenuta dopo i fatti di causa; la Corte osserva comunque che la giurisprudenza di legittimità aveva già trattato profili analoghi, per cui la novità legislativa non altera il giudizio di inammissibilità nel caso concreto.
Norma relativa alla contravvenzione ascritta: la Corte ha confermato la qualificazione e il trattamento sanzionatorio risultante dalle decisioni di merito.
Massime di principio
- L'eccezione di incompetenza territoriale va proposta e valutata in riferimento al momento in cui è stata sollevata (o, al più tardi, entro i termini dell'art. 491 co.1 c.p.p.): il giudice valuta la situazione 'ex ante' sulle prove e sugli atti disponibili in quel momento; eventi probatori successivi di norma non mutano la competenza per territorio (principio della perpetuatio jurisdictionis).
- La scelta del rito abbreviato può incidere sulle deduzioni difensive, ma l'ammissibilità di eccezioni dipende dalla normativa e dalla giurisprudenza applicabile al momento: una modifica legislativa sopravvenuta non sempre incide su questioni già decise o su ricorsi generati prima dell'intervento normativo.
- La motivazione circa la recidiva può essere anche implicita se dal testo emerge chiaramente il riferimento a precedenti condanne, alla intensità del dolo e alla capacità a delinquere: non è sempre necessaria una disamina puntuale di ogni elemento quando il quadro probatorio è chiaro e congruamente richiamato.
- Il giudice di merito può negare le attenuanti generiche basandosi sulle ragioni preponderanti e senza affrontare analiticamente ciascun fattore invocato dall'imputato, purché la decisione sia logicamente motivata e non contraddittoria.
- La dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle Ammende quando emergono profili di colpa nel ricorso (art. 616 c.p.p.).
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