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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2695/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che li aveva ritenuti responsabili, in concorso, di furto pluriaggravato e di una contravvenzione, lamentando: 1) (Sirignano) il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, connesso alla riqualificazione del fatto; 2) (Curci) vizio della motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva e al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti e sulla recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Sulla competenza territoriale ha ritenuto infondata la doglianza: la valutazione va fatta ex ante, al momento della proposizione dell'eccezione (o al più tardi entro i termini dell'art. 491 co.1 c.p.p.), e i giudici di merito avevano dato motivazioni congrue sul fatto che gli elementi probatori disponibili allora non consentivano la riqualificazione favorevole all'eccezione. Sulla recidiva e sulle attenuanti generiche la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse sufficientemente desumibile (richiamo alle numerose condanne precedenti, intensità del dolo e capacità a delinquere) e che il diniego delle attenuanti generiche fosse congruamente motivato basandosi sugli elementi ritenuti preponderanti. Per legge (art. 616 c.p.p.) i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale

    art. 624; art. 625 nn. 2 e 7; art. 99 co. 3 e co. 4; art. 133

    Art. 624-625: i fatti sono stati qualificati come furto pluriaggravato. Art. 99 co.3/co.4: la Corte ha applicato la recidiva a Sirignano con diversa qualificazione (co.3 anziché co.4) sulla base delle precedenti condanne; la motivazione può essere implicita se risultano chiari elementi indizianti. Art. 133: il giudice di merito può valutare e rifiutare le attenuanti generiche fondandosi sugli elementi preponderanti senza esaminare puntualmente ogni singolo fattore invocato dall'imputato.

  • Codice di procedura penale

    art. 491 co.1; art. 438 co. 6-bis; art. 616

    Art. 491 co.1: l'eccezione di incompetenza territoriale va valutata con riferimento al momento della sua proposizione o al più tardi entro i termini indicati (udienza preliminare o prima costituzione delle parti). Art. 438 co.6-bis: disciplina la deducibilità di determinate questioni processuali rispetto al rito abbreviato (la legge n.103/2017 ha introdotto la norma ma la Corte ha ritenuto non incidente sul caso, anche perché giurisprudenza precedente aveva già affrontato la questione). Art. 616: in caso di inammissibilità il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una somma per la Cassa delle Ammende.

  • Legge n. 103 del 2017

    art. 1 comma 43 (introduzione del comma 6-bis all'art. 438 c.p.p.)

    La modifica normativa è intervenuta dopo i fatti di causa; la Corte osserva comunque che la giurisprudenza di legittimità aveva già trattato profili analoghi, per cui la novità legislativa non altera il giudizio di inammissibilità nel caso concreto.

  • Codice penale

    Norma relativa alla contravvenzione ascritta: la Corte ha confermato la qualificazione e il trattamento sanzionatorio risultante dalle decisioni di merito.

Massime di principio

  • L'eccezione di incompetenza territoriale va proposta e valutata in riferimento al momento in cui è stata sollevata (o, al più tardi, entro i termini dell'art. 491 co.1 c.p.p.): il giudice valuta la situazione 'ex ante' sulle prove e sugli atti disponibili in quel momento; eventi probatori successivi di norma non mutano la competenza per territorio (principio della perpetuatio jurisdictionis).
  • La scelta del rito abbreviato può incidere sulle deduzioni difensive, ma l'ammissibilità di eccezioni dipende dalla normativa e dalla giurisprudenza applicabile al momento: una modifica legislativa sopravvenuta non sempre incide su questioni già decise o su ricorsi generati prima dell'intervento normativo.
  • La motivazione circa la recidiva può essere anche implicita se dal testo emerge chiaramente il riferimento a precedenti condanne, alla intensità del dolo e alla capacità a delinquere: non è sempre necessaria una disamina puntuale di ogni elemento quando il quadro probatorio è chiaro e congruamente richiamato.
  • Il giudice di merito può negare le attenuanti generiche basandosi sulle ragioni preponderanti e senza affrontare analiticamente ciascun fattore invocato dall'imputato, purché la decisione sia logicamente motivata e non contraddittoria.
  • La dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle Ammende quando emergono profili di colpa nel ricorso (art. 616 c.p.p.).

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