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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05666/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente contestava la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione: la Corte non ha motivato né menzionato la richiesta, formulata nei motivi di gravame aggiunti depositati il 24/06/2024, di riconoscere la continuazione esterna fra i reati del procedimento e quelli già giudicati con la sentenza del Tribunale di Brindisi dell'01/12/2022 (divenuta irrevocabile il 27/02/2024). La richiesta era ammissibile perché la sentenza che avrebbe fatto scattare la continuazione è divenuta definitiva dopo la proposizione dell'appello principale e i motivi aggiunti erano stati depositati tempestivamente per l'udienza del 10/07/2024.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: ha constatato l'omessa motivazione della Corte di appello in ordine alla richiesta di riconoscimento della continuazione esterna. Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente al profilo della continuazione esterna e ha rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio su quel punto. Ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità e ha lasciato intatte le restanti statuizioni (pena e dichiarazioni di colpevolezza), così come risultanti dalla sentenza impugnata. Decisione emessa il 18/12/2025.

Norme richiamate

  • art. 89 cod. pen.

    L'attenuante speciale è stata riconosciuta dalla Corte di appello come prevalente sulla recidiva; la sentenza di merito l'ha utilizzata per ridurre la pena.

  • artt. 56, 629 comma 2, 635 comma 2 n. 1 cod. pen.

    Norme penali che individuano i reati e le circostanze (tentata estorsione/assalto e analoghi) contestati all'imputato; la pronuncia di merito ha confermato la responsabilità per tali fattispecie.

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina della continuazione; la Corte ha richiamato la necessità di valutare la continuazione esterna tra le condanne rilevanti, che nel caso doveva essere esaminata perché la precedente sentenza era divenuta irrevocabile dopo l'appello.

  • art. 585 comma 4 cod. proc. pen.

    Regola l'ammissione di motivi nuovi in appello; la Cassazione ha richiamato che la richiesta di continuazione può essere avanzata con i motivi nuovi quando la sentenza definitiva è divenuta irrevocabile dopo l'appello, purché accompagnata da documentazione precisa e completa.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la trattazione dei motivi in cassazione alla parte necessaria per la decisione; il ricorso è stato redatto nei limiti richiesti dalla norma.

  • artt. 610 comma 5 e 611 comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.

    Norme sul contraddittorio scritto in cassazione: il procedimento è stato svolto per iscritto in assenza di richiesta di trattazione orale nei termini, circostanza richiamata nella sentenza.

  • Sez. 2, n. 7132 del 11/01/2024 (D'Antoni, Rv. 285991 - 01)

    Precedente richiamato per affermare che la richiesta di applicazione della continuazione in appello è ammissibile se proposta con i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, e corredata dalle sentenze definitive rilevanti; la Cassazione ha applicato questo principio al caso concreto.

Massime di principio

  • La richiesta di riconoscimento della continuazione esterna può essere ammessa in appello anche se la sentenza cui si riferisce è divenuta irrevocabile dopo la proposizione dell'appello: va presentata come motivo nuovo ex art. 585, comma 4, e corredata dalle sentenze definitive.
  • La Corte di appello è obbligata a motivare espressamente sulle istanze rilevanti sollevate dall'appellante (anche nei motivi aggiunti); l'omessa valutazione costituisce vizio di motivazione che può determinare l'annullamento limitato al punto omesso.
  • In caso di procedimento di cassazione svolto per iscritto, le parti devono richiedere la trattazione orale entro i termini previsti, altrimenti il giudizio sarà deciso sulla base dei soli atti scritti.
  • La Cassazione può disporre l'annullamento parziale con rinvio quando l'omissione riguarda solo una questione decisiva ma non l'accertamento di responsabilità complessivo, lasciando ferme le statuizioni non viziate.
  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione è essenziale allegare le sentenze definitive rilevanti in modo preciso e completo; l'irrevocabilità e la data di efficacia sono elementi determinanti per l'ammissibilità della istanza in sede d'appello.
  • La prevalenza di un'attenuante sull'aggravante (es. recidiva) deve essere esplicitamente motivata in sentenza; quando ciò è fatto, incide sul calcolo della pena e sulle conseguenze della continuazione.

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