Cassazione Penale, Sentenza n. 05666/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione: la Corte non ha motivato né menzionato la richiesta, formulata nei motivi di gravame aggiunti depositati il 24/06/2024, di riconoscere la continuazione esterna fra i reati del procedimento e quelli già giudicati con la sentenza del Tribunale di Brindisi dell'01/12/2022 (divenuta irrevocabile il 27/02/2024). La richiesta era ammissibile perché la sentenza che avrebbe fatto scattare la continuazione è divenuta definitiva dopo la proposizione dell'appello principale e i motivi aggiunti erano stati depositati tempestivamente per l'udienza del 10/07/2024.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: ha constatato l'omessa motivazione della Corte di appello in ordine alla richiesta di riconoscimento della continuazione esterna. Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente al profilo della continuazione esterna e ha rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio su quel punto. Ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità e ha lasciato intatte le restanti statuizioni (pena e dichiarazioni di colpevolezza), così come risultanti dalla sentenza impugnata. Decisione emessa il 18/12/2025.
Norme richiamate
L'attenuante speciale è stata riconosciuta dalla Corte di appello come prevalente sulla recidiva; la sentenza di merito l'ha utilizzata per ridurre la pena.
artt. 56, 629 comma 2, 635 comma 2 n. 1 cod. pen.
Norme penali che individuano i reati e le circostanze (tentata estorsione/assalto e analoghi) contestati all'imputato; la pronuncia di merito ha confermato la responsabilità per tali fattispecie.
Disciplina della continuazione; la Corte ha richiamato la necessità di valutare la continuazione esterna tra le condanne rilevanti, che nel caso doveva essere esaminata perché la precedente sentenza era divenuta irrevocabile dopo l'appello.
art. 585 comma 4 cod. proc. pen.
Regola l'ammissione di motivi nuovi in appello; la Cassazione ha richiamato che la richiesta di continuazione può essere avanzata con i motivi nuovi quando la sentenza definitiva è divenuta irrevocabile dopo l'appello, purché accompagnata da documentazione precisa e completa.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la trattazione dei motivi in cassazione alla parte necessaria per la decisione; il ricorso è stato redatto nei limiti richiesti dalla norma.
artt. 610 comma 5 e 611 comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
Norme sul contraddittorio scritto in cassazione: il procedimento è stato svolto per iscritto in assenza di richiesta di trattazione orale nei termini, circostanza richiamata nella sentenza.
Sez. 2, n. 7132 del 11/01/2024 (D'Antoni, Rv. 285991 - 01)
Precedente richiamato per affermare che la richiesta di applicazione della continuazione in appello è ammissibile se proposta con i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, e corredata dalle sentenze definitive rilevanti; la Cassazione ha applicato questo principio al caso concreto.
Massime di principio
- La richiesta di riconoscimento della continuazione esterna può essere ammessa in appello anche se la sentenza cui si riferisce è divenuta irrevocabile dopo la proposizione dell'appello: va presentata come motivo nuovo ex art. 585, comma 4, e corredata dalle sentenze definitive.
- La Corte di appello è obbligata a motivare espressamente sulle istanze rilevanti sollevate dall'appellante (anche nei motivi aggiunti); l'omessa valutazione costituisce vizio di motivazione che può determinare l'annullamento limitato al punto omesso.
- In caso di procedimento di cassazione svolto per iscritto, le parti devono richiedere la trattazione orale entro i termini previsti, altrimenti il giudizio sarà deciso sulla base dei soli atti scritti.
- La Cassazione può disporre l'annullamento parziale con rinvio quando l'omissione riguarda solo una questione decisiva ma non l'accertamento di responsabilità complessivo, lasciando ferme le statuizioni non viziate.
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione è essenziale allegare le sentenze definitive rilevanti in modo preciso e completo; l'irrevocabilità e la data di efficacia sono elementi determinanti per l'ammissibilità della istanza in sede d'appello.
- La prevalenza di un'attenuante sull'aggravante (es. recidiva) deve essere esplicitamente motivata in sentenza; quando ciò è fatto, incide sul calcolo della pena e sulle conseguenze della continuazione.
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