Cassazione Penale, Sentenza n. 03041/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che li aveva ritenuti responsabili di due ipotesi di violazione dell'art. 336 c.p. (minacce/violenza finalizzate a condizionare l'attività amministrativa nel settore edilizia/urbanistica), nonché aveva assolto per abuso d'ufficio e dichiarato estinta per prescrizione una contravvenzione edilizia. I motivi dedotti: (a) per Giovanni Migliore, vizio di motivazione nella qualificazione della condotta in danno dell'ing. Agostino De Luca come diretta a un pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio (capo D), con la prospettazione alternativa che le condotte sarebbero da qualificare come percosse/minacce private e, dunque, soggette a querela; (b) per entrambi, mancata motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (c) per entrambi, mancata motivazione sulla mancata sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva prevista dalla legge n. 689/1981 e dalle modifiche successive (c.d. riforma "Cartabia" e d.lgs. n. 150/2022).
La decisione
La Cassazione ha ritenuto i ricorsi non inammissibili, ha rilevato vizi di motivazione della Corte d'appello sia in ordine alla qualificazione della veste pubblicistica dell'ing. De Luca (la Corte d'appello aveva dato per "evidente" che la minaccia fosse funzionale alla sua attività di componente della Commissione edilizia senza adeguata argomentazione), sia in ordine alla mancata trattazione delle richieste sul trattamento sanzionatorio (attenuanti generiche e possibile sostituzione della pena). Tuttavia, verificata la prescrizione dei reati (fatti commessi il 12 maggio 2016; termine di prescrizione applicabile e sospensioni per i gradi del giudizio), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati ascritti ai ricorrenti si erano estinti per sopravvenuta prescrizione (estinzione avvenuta il 29 novembre 2025).
Norme richiamate
Norma sanzionante condotte di violenza o minaccia dirette a condizionare l'attività di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio: la Corte d'appello l'ha applicata ritenendo che le minacce fossero funzionali a influenzare la Commissione edilizia.
Norma sulle violazioni in materia edilizia: la relativa contravvenzione è stata dichiarata estinta per prescrizione dal giudice di merito.
Regola sull'interruzione e sospensione dei termini di prescrizione: applicata per computare l'incremento del termine e i periodi di sospensione maturati durante i gradi di giudizio.
Principio che impone al giudice di motivare sull'entità della pena: la Cassazione ha ritenuto carente la motivazione della Corte d'appello sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689
Norma relativa alla sostituzione della pena detentiva con sanzioni sostitutive: la Corte d'appello non ha motivato la mancata sostituzione richiesta, violando l'obbligo motivazionale.
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia)
Riforma delle pene sostitutive: rilevante per valutare la possibilità di sostituire la pena detentiva con nuove fattispecie sostitutive anche se l'appello era stato proposto prima dell'entrata in vigore, richiesta comunque espressa in udienza.
Massime di principio
- Quando la vittima ha un ruolo 'duale' (es. libero professionista e componente di un organo pubblico), il giudice deve motivare in modo analitico perché ritiene che la condotta violenta/minacciosa fosse diretta all'esercizio della sua funzione pubblica: l'affermazione di "evidenza" non è sufficiente.
- La Corte d'appello è tenuta a dare adeguata motivazione anche sulle richieste di riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla possibilità di applicare pene sostitutive; il mancato esame costituisce vizio di motivazione rilevante in Cassazione.
- La prescrizione dei reati, se intervenuta nel frattempo e accertata con il computo delle sospensioni, comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza di merito: la sopravvenuta estinzione estingue la domanda di responsabilità penale.
- Nelle ipotesi in cui l'azione possa essere sia pubblica sia a querela, occorre verificare la natura della fattispecie contestata (es. violenza/minaccia a pubblico ufficiale è azione pubblica; percosse/minacce tra privati richiedono querela) e la relazione tra la condotta e la funzione pubblica dell'offeso.
- Le riforme normative intervenute durante il procedimento (es. in tema di pene sostitutive) possono essere valutate dal giudice anche se l'appello è stato proposto prima della loro entrata in vigore, purché la parte abbia espressamente devoluto la questione al giudice d'appello.
- Nel calcolo della prescrizione vanno computati i periodi di sospensione maturati nei vari gradi di giudizio; difetto di indicazione puntuale può determinare decisioni sulla estinzione del reato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02919/2026 del 26/01/2026
- Sentenza penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02920/2026 del 26/01/2026
- Sentenza penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02921/2026 del 26/01/2026
- Sentenza penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02922/2026 del 26/01/2026
- Sentenza penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02923/2026 del 26/01/2026
- Sentenza penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02924/2026 del 26/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →