Cassazione Penale, Ordinanza n. 13961/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice di pace aveva dichiarato la responsabilità di un cittadino straniero per la permanenza nel territorio dello Stato in violazione della normativa sull’immigrazione, applicando la pena dell’ammenda e riconoscendo le attenuanti generiche. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, nullità della decisione per inosservanza di norma processuale, perché il giudice non avrebbe esaminato un’istanza di rinvio presentata dal difensore per concomitante impegno professionale in altro procedimento. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che non sarebbe stata adeguatamente considerata la sussistenza di un giustificato titolo di permanenza in Italia, seppure ritenuto poi non ancora idoneo e sottoposto a verifica.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che il legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno in altro procedimento richiede, tra l’altro, una deduzione tempestiva dell’impedimento: nel caso concreto l’istanza era stata formulata il giorno stesso dell’udienza, in modo intempestivo, con conseguente corretto rigetto della richiesta di rinvio. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto le censure generiche e dirette a rivalutare il merito, con contestazioni già esaminate e disattese dal giudice di pace con motivazione lineare ed esaustiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286
Disposizione incriminatrice posta a base della condanna per permanenza nel territorio dello Stato in violazione della normativa sull’immigrazione.
art. 1 legge 28 maggio 2007 n. 68
Norma richiamata nella contestazione quale disposizione violata insieme al testo unico sull’immigrazione.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
È il parametro dedotto per denunciare la nullità derivante da inosservanza di norma processuale, qui riferita al mancato esame dell’istanza di rinvio.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
È il parametro invocato per dedurre inosservanza di legge penale e manifesta illogicità della motivazione.
art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.
Il legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno in altro procedimento richiede specifiche condizioni, tra cui la tempestiva prospettazione dell’impedimento.
È richiamato nel principio sul legittimo impedimento del difensore, quanto alla possibilità di avvalersi di un sostituto.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- L’impegno professionale del difensore in altro procedimento può integrare legittimo impedimento idoneo a giustificare il rinvio solo se l’istanza è tempestiva e sono rappresentate le condizioni richieste dalla giurisprudenza di legittimità.
- La deduzione del legittimo impedimento non è accoglibile quando sia formulata tardivamente, poiché viene meno uno dei requisiti fondamentali per il rinvio.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera richiesta di rivalutazione del merito o in doglianze generiche prive di specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata.
- La denuncia di illogicità motivazionale deve confrontarsi in modo puntuale con l’apparato argomentativo della decisione, indicando concretamente le ragioni dell’asserita illogicità o dell’erronea applicazione di norme.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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