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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09361/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma deducendo vizio motivazionale e violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. In fatto, dalla motivazione emerge un episodio di guida con esito positivo al test preliminare per cannabinoidi, con richiamo anche a plurimi precedenti dell'imputato in materia di stupefacenti; la Corte territoriale aveva ritenuto probabile che il soggetto stesse guidando in stato di alterazione da sostanze stupefacenti e aveva negato il beneficio richiesto. Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all'art. 131-bis c.p., osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo logico e specifico il diniego della particolare tenuità del fatto, valorizzando le concrete modalità dell'accertamento, la positività ai cannabinoidi e i precedenti dell'imputato legati alle sostanze stupefacenti. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della fattispecie concreta, rapportata ai criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.; non basta richiamare astrattamente la lieve entità del fatto, ma occorre considerare modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    È il parametro di riferimento per apprezzare la tenuità dell'offesa, mediante una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata per affermare che, in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è dovuta la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

  • Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj

    Il giudizio di particolare tenuità deve riguardare le concrete modalità di estrinsecazione del fatto storico, non la sola tipicità astratta del reato.

  • Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano

    Ai fini dell'art. 131-bis c.p. non occorre la disamina di tutti gli elementi dell'art. 133 c.p., essendo sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti.

  • Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone

    La mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. può essere correttamente motivata anche valorizzando la condotta successiva al fatto, se rilevante nel giudizio sulla tenuità dell'offesa.

Massime di principio

  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere riconosciuta sulla base di un esame astratto del reato, ma richiede una valutazione complessiva del fatto storico concreto, comprensiva delle modalità della condotta e del disvalore effettivo dell'offesa.
  • Il giudice può negare la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. con motivazione sintetica ma specifica, purché indichi gli elementi ritenuti decisivi ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p.; non è necessaria l'analisi di tutti i criteri legali.
  • La presenza di elementi concreti che indicano una rilevante offensività della condotta, come la positività a sostanze stupefacenti e i precedenti specifici, è idonea a giustificare il diniego della particolare tenuità del fatto.
  • Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato e inammissibile, il ricorrente è condannato anche al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., salvo che emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàGuida sotto effetto di stupefacenti
RamiParte generaleReati stradali
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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