Ordinanza n. 3351/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza istruttoria del TAR Lazio, Sez. II, che disponeva incombenti istruttori
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro un’ordinanza collegiale del TAR Lazio avente natura istruttoria. Dal testo emerge che l’ordinanza impugnata aveva disposto incombenti istruttori, lasciando provvisoriamente impregiudicate le questioni decisorie di rito e di merito. L’appello mirava quindi alla riforma dell’ordinanza istruttoria, senza che siano specificati ulteriori motivi sostanziali.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello cautelare inammissibile. Ha ritenuto che l’art. 62 c.p.a. consenta l’appello cautelare esclusivamente contro le ordinanze cautelari e non contro le ordinanze istruttorie. Ha inoltre richiamato il consolidato orientamento secondo cui è inammissibile l’appello contro un’ordinanza istruttoria con la quale il TAR disponga incombenti istruttori lasciando impregiudicata ogni questione decisoria. Il Collegio ha precisato che la parte non è priva di rimedi, potendo chiedere al giudice che ha emesso l’ordinanza la modifica o la revoca ai sensi dell’art. 177, comma 2, c.p.c., applicabile al processo amministrativo in forza dell’art. 39 c.p.a.; le ordinanze istruttorie non rientrano nelle eccezioni previste dal comma 3 dell’art. 177 c.p.c. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione del Comune appellato.
Norme richiamate
La disposizione consente l’appello cautelare soltanto contro le ordinanze cautelari, non contro le ordinanze istruttorie.
Il rinvio esterno rende applicabile al processo amministrativo la disciplina generale dell’art. 177 c.p.c. sulla modifica e revoca delle ordinanze.
le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate
Le ordinanze istruttorie possono essere contestate davanti allo stesso giudice mediante istanza di modifica o revoca.
Le eccezioni alla modificabilità e revocabilità delle ordinanze sono tassative e riguardano le ordinanze pronunciate su accordo delle parti in materia disponibile, quelle espressamente dichiarate non impugnabili dalla legge e quelle soggette a uno speciale mezzo di reclamo; le ordinanze istruttorie non rientrano in tali ipotesi.
Massime di principio
- L’appello cautelare previsto dall’art. 62 c.p.a. è ammissibile esclusivamente contro ordinanze cautelari e non può essere proposto contro ordinanze istruttorie.
- È inammissibile l’appello contro un’ordinanza istruttoria del TAR che disponga incombenti istruttori lasciando impregiudicate le questioni di rito e di merito.
- L’ordinanza istruttoria eventualmente abnorme o irragionevolmente lesiva può essere contestata davanti al giudice che l’ha pronunciata mediante richiesta di modifica o revoca ai sensi dell’art. 177, comma 2, c.p.c., applicabile al processo amministrativo tramite l’art. 39 c.p.a.
- Le ordinanze istruttorie non rientrano nelle eccezioni tassative alla regola della modificabilità e revocabilità delle ordinanze previste dall’art. 177, comma 3, c.p.c.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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