Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30216/2025 del 16/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Il curatore dimissionario aveva depositato il rendiconto della propria gestione nell'ambito della procedura fallimentare. Il nuovo curatore aveva formulato osservazioni e contestazioni sul conto, lamentando condotte di mala gestio, in particolare con riferimento alla gestione di lavori di demolizione e bonifica di aree con presenza di materiali, alla scelta del direttore dei lavori e dell'impresa appaltatrice, nonché alla mancata acquisizione di informazioni/documentazione rilevante e alla concessione di accesso a terzi senza preventiva autorizzazione. Il Tribunale non approvava il rendiconto; la Corte d'appello rigettava il reclamo del curatore. In Cassazione il ricorrente deduceva: 1) illegittimità costituzionale dell'art. 116 l. fall. per asserita compromissione di terzietà e imparzialità del giudice delegato che partecipa al collegio sul rendiconto; 2) violazione degli artt. 38 e 116 l. fall. e dell'art. 115 c.p.c., per avere la Corte valutato la diligenza del curatore in modo ex post e non ex ante, senza considerare cautele e verifiche svolte; 3) nullità per motivazione apparente, specie sul valore attribuito alla polizza dell'appaltatore e alla relazione illustrativa sui crediti; 4) nullità per omessa pronuncia sul motivo di reclamo relativo alle spese di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 l. fall., osservando che la partecipazione del giudice delegato al collegio non viola, nel caso concreto, il principio di terzietà perché non vi era stata una precedente valutazione decisoria sulla stessa res iudicanda, ma solo conoscenza dei fatti. Ha inoltre reputato in parte inammissibile e in parte infondato il motivo sulla valutazione della diligenza del curatore, affermando che il giudizio di rendiconto implica la verifica della correttezza della gestione e che la valutazione di merito non è sindacabile in cassazione; ha chiarito che il danno potenziale è sufficiente a impedire l'approvazione del conto e che l'esistenza di danni già concretamente emersi può rafforzare, e non contraddire, il rigetto del rendiconto. Ha dichiarato inammissibile la censura sulla motivazione apparente, perché diretta in realtà a contestare nel merito l'apprezzamento del giudice. Ha infine ritenuto infondata la doglianza sull'omessa pronuncia sulle spese, poiché il rigetto integrale dell'impugnazione comportava implicitamente la reiezione anche di tale motivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 116 l. fall.

    Il giudizio di approvazione del rendiconto ha ad oggetto la verifica contabile e il controllo effettivo della gestione del curatore, con valutazione della correttezza dell'operato e della sua conformità ai doveri di diligenza professionale; la contestazione richiede l'allegazione di un pregiudizio almeno potenziale per la massa o i creditori.

  • art. 26 l. fall.

    Il decreto della corte d'appello reso sul reclamo avverso il provvedimento sul rendiconto è stato emesso ai sensi della norma sul reclamo nei procedimenti fallimentari.

  • art. 39 l. fall.

    L'approvazione del rendiconto è presupposto per la liquidazione del compenso del curatore.

  • art. 25, comma 2, l. fall.

    La norma è richiamata per escludere la partecipazione del giudice delegato ai collegi investiti di reclami contro i suoi atti di natura decisoria; tale ipotesi non ricorre nel giudizio sul rendiconto quando il giudice delegato non abbia già compiuto una valutazione decisoria sulla medesima res iudicanda.

  • art. 51, n. 4, c.p.c.

    È evocato come parametro coerente con l'obbligo di astensione del magistrato che abbia partecipato alla decisione del merito della controversia in un precedente grado di giudizio.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Il principio di terzietà e imparzialità del giudice non richiede che il componente del collegio sia estraneo ai fatti della controversia, ma impedisce la partecipazione di chi abbia già svolto funzioni decisorie sulla medesima res iudicanda.

  • art. 3 Cost.

    È richiamato nel quadro della tutela della terzietà e imparzialità del giudice e della questione di legittimità costituzionale proposta.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato a sostegno della garanzia di difesa e del principio di imparzialità del giudice.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato per il principio del giusto processo e della terzietà del giudice.

  • art. 6 CEDU

    È richiamato quale parametro convenzionale del diritto a un giudice imparziale e terzo.

  • art. 13 CEDU

    È richiamato nella questione di legittimità costituzionale, senza che la Corte ne faccia applicazione specifica.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    È richiamato quale parametro sovranazionale di tutela del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

  • art. 38 l. fall.

    È richiamato dal ricorrente nel motivo sulla valutazione della diligenza del curatore, ma la Corte ribadisce che il controllo sul rendiconto concerne la correttezza della gestione.

  • art. 115 c.p.c.

    È invocato per censurare la valutazione del materiale probatorio, ma la Corte ritiene che la doglianza miri in realtà a un riesame del merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è solo apparente quando, pur graficamente esistente, non consente di percepire il fondamento logico della decisione; non è tale quando la censura mira solo a contestare il merito dell'apprezzamento.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia sul motivo relativo alle spese quando l'impugnazione è integralmente rigettata e la condanna alle spese del grado successivo implica il rigetto implicito della censura sulle spese di primo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per nullità processuali e omessa pronuncia.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato in relazione al deposito delle memorie in vista della decisione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato nel dispositivo ai fini del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di approvazione del rendiconto del curatore fallimentare, la verifica non si esaurisce in un controllo formale di cassa, ma investe la correttezza complessiva della gestione e la sua conformità ai doveri di diligenza professionale.
  • Per contestare utilmente il rendiconto occorre allegare fatti specifici e concreti, idonei a mostrare un pregiudizio almeno potenziale per la massa fallimentare o per i creditori; non è necessario provare già in quella sede un danno effettivo, ma l'assenza di un pregiudizio anche solo potenziale rende il reclamo privo di interesse.
  • La mera conoscenza dei fatti da parte del giudice delegato non integra di per sé un motivo di incompatibilità; la terzietà è compromessa solo se il giudice abbia già svolto una precedente valutazione decisoria sulla stessa res iudicanda in una diversa fase del procedimento.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito delle scelte gestionali compiute dal curatore o degli apprezzamenti di fatto del giudice di merito, salvo vizi di violazione di legge o di motivazione nei limiti oggi ammissibili.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice; non basta che la parte dissenta dal modo in cui il materiale documentale è stato valorizzato.
  • L'omessa pronuncia su una censura relativa alle spese può ritenersi assorbita quando l'impugnazione sia integralmente respinta e la parte sia comunque condannata alle spese del grado di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.