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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39316/2021 del 10/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva rigettato l'appello dell'Ufficio in una controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di irrogazione di sanzioni per violazioni tributarie commesse nell'anno d'imposta 2004. Dopo la proposizione del ricorso, il contribuente ha depositato istanza di sospensione del processo e documentazione per aderire alla definizione agevolata delle controversie prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. L'Agenzia ha poi depositato memoria dando atto della regolare definizione con pagamento e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere ed estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della documentazione attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata e il versamento dell'importo dovuto per perfezionarla. Ha rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti aveva presentato istanza di trattazione ai sensi del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e che non risultava alcun diniego della definizione poi impugnato. Ha quindi dichiarato estinto il processo per effetto della definizione agevolata, precisando che le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie definibili in via agevolata, la produzione della domanda di definizione e della quietanza di pagamento dell'importo dovuto costituisce elemento decisivo per ritenere perfezionata la definizione, ove non risulti un diniego.
  • Se, entro il termine previsto dalla disciplina speciale, nessuna parte deposita istanza di trattazione e non è intervenuto diniego della definizione, il giudizio si estingue automaticamente per effetto della legge speciale.
  • Quando il processo si estingue per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa previsione normativa.
  • La declaratoria di estinzione prevale sulla prosecuzione del giudizio di legittimità quando la fattispecie estintiva sopravviene e risulta documentalmente provata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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