Cassazione Penale, Sentenza n. 29631/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilità dell'imputato, titolare della fallita SOLUZIONI E SERVIZI DI BORTOLATO CRISTIAN, per reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (artt. 216 comma 1 n.1 e 219 co. v. r.d. 267/1942) in relazione a due condotte distrattive e assoluzione/estinzione per altra contestazione. Il ricorrente deduceva: (1) insufficienza della motivazione rispetto alla presunta bancarotta riparata in relazione alla distrazione di euro 428.024, avendo dimostrato la restituzione di circa 418.000 euro; (2) erronea valutazione dei finanziamenti per euro 529.018,41 concessi a società riconducibili all'imputato che sarebbero da considerare investimenti di gruppo e non atti distrattivi, e mancata prova del dolo; (3) carenza di motivazione e mancata riqualificazione nella fattispecie meno grave di cui all'art. 217 co.1 n.2 (gestione disordinata/colposa).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi aspecifici e manifestamente infondati: ha confermato che la nozione di bancarotta riparata richiede la prova dell'integrale reintegro delle somme prima della dichiarazione di fallimento, che non è stata fornita; ha richiamato il principio secondo cui il dolo nella bancarotta fraudolenta per distrazione è di tipo generico (non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza né lo scopo specifico di recare pregiudizio ai creditori); ha ritenuto irrilevante ai fini penali il fatto che i finanziamenti fossero dati a società riconducibili all'imputato o che esistesse una possibilità di recupero patrimoniale; ha escluso la possibilità di riesaminare i fatti in sede di cassazione quando la motivazione di merito sia congrua; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Regio Decreto n. 267 del 1942 (Legge fallimentare) - art. 216 comma 1 n.1
art. 216 comma 1 n.1 r.d. n.267/1942
Bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione: si integra con l'atto di sottrazione di risorse dal patrimonio dell'impresa; il reato si perfeziona al distacco del bene anche se l'atto è anteriore al fallimento; la riparazione è efficace solo se l'integrale reintegro avviene prima della dichiarazione di fallimento
Regio Decreto n. 267 del 1942 - art. 219
art. 219 cpv. n.1 r.d. n.267/1942
Norme sanzionatorie e coordinamento con le fattispecie di bancarotta indicate; utilizzata nella contestazione delle specifiche modalità di bancarotta fraudolenta
Regio Decreto n. 267 del 1942 (Legge fallimentare) - art. 217 comma 1
art. 217 comma 1 n.4 e n.2 r.d. n.267/1942
Art. 217 n.4 richiamato in tema di estinzione per prescrizione della bancarotta semplice; n.2 richiamato quale ipotesi meno grave (possibile riqualificazione in casi di condotta colposa/gestione disordinata), ma la Corte ha ritenuto che i fatti non giustificassero tale riclassificazione
Principio della responsabilità patrimoniale illimitata del titolare dell'impresa individuale; rilevante per valutare che la sottrazione di risorse dell'impresa individuale espone direttamente il patrimonio del titolare
Codice di procedura penale - art. 616
Norma che disciplina le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e possibilità di irrogare la somma a favore della Cassa delle ammende in caso di colpa nella formulazione dei motivi
Massime di principio
- La bancarotta cosiddetta riparata esclude il reato solo se l'integrale reintegro delle somme avviene prima della dichiarazione di fallimento; l'onere della prova grava sull'amministratore che ha compiuto gli atti distrattivi
- Il dolo nella bancarotta fraudolenta per distrazione è di tipo generico: è sufficiente la volontà consapevole di sottrarre o destinare diversamente risorse sociali, non è necessario provare la consapevolezza dello stato di insolvenza o lo scopo specifico di danneggiare i creditori
- Finanziamenti a società riconducibili all'imprenditore non sono automaticamente giustificati come operazioni di gruppo; occorre dimostrare un vantaggio o una contropartita per l'impresa che giustifichi l'impiego del patrimonio
- In sede di Cassazione non è consentita una rilettura dei fatti o l'adozione di nuovi parametri probatori se la motivazione di merito è congrua; motivi generici o aspecifici sono spesso dichiarati inammissibili
- La mera esistenza di beni o della possibilità di recupero non annulla di per sé la rilevanza penale degli atti distrattivi, poiché il reato si perfeziona al momento del distacco del bene dal patrimonio
- Nei ricorsi è fondamentale contestare in modo specifico e puntuale la motivazione di merito: argomentazioni vaghe o non correlate ai passaggi decisionali delle sentenze di grado sono inefficaci
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