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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30153/2025 del 15/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Nel giudizio civile pendente dinanzi al Tribunale di Catanzaro, il ricorrente ha impugnato con regolamento di competenza due ordinanze del giudice istruttore: la prima del 22 aprile 2024, con cui erano stati concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviata la causa per l’eventuale ammissione dei mezzi istruttori; la seconda dell’8 dicembre 2024, con cui il Tribunale aveva ritenuto la causa matura per la decisione senza attività istruttoria e rinviato per la precisazione delle conclusioni. Il ricorrente ha dedotto, in sintesi, il difetto di adeguata motivazione dei provvedimenti e il pregiudizio derivante dalla mancata ammissione dell’istruttoria richiesta. Il Comune ha resistito. La Corte ha esaminato preliminarmente il thema decidendum del regolamento e ha rilevato che l’impugnazione era inammissibile: quanto alla prima ordinanza, perché tardiva; quanto alla seconda, perché comunque non si trattava di provvedimento decisorio sulla competenza, presupposto necessario per il regolamento di competenza anche dopo la riforma dell’art. 43 c.p.c. operata dalla L. n. 69/2009.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza. Ha ritenuto, da un lato, che l’impugnazione della prima ordinanza fosse tardiva; dall’altro, che la seconda ordinanza non avesse natura decisoria sulla competenza e quindi non fosse suscettibile di regolamento. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese, a una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore del controricorrente, a una ulteriore somma ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delle ammende, e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    termine per richieste istruttorie e precisazione delle conclusioni

    Il richiamo serve solo a descrivere il contenuto della prima ordinanza, che non integra un provvedimento decisorio sulla competenza.

  • art. 327 c.p.c.

    Anche a voler ritenere mancante la comunicazione di cancelleria, il termine lungo per impugnare la prima ordinanza era comunque decorso.

  • art. 43 c.p.c.

    La modifica del 2009 non ha eliminato il requisito della decisorietà sulla competenza per proporre regolamento di competenza.

  • artt. 189 e 275 c.p.c.

    Il regolamento di competenza presuppone un provvedimento decisorio emesso dopo la rimessione della causa in decisione.

  • art. 42 c.p.c.

    La proposizione del regolamento in assenza dei presupposti normativi integra violazione manifesta di norma processuale.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La manifesta inammissibilità del ricorso ha giustificato la condanna per responsabilità aggravata in funzione sanzionatoria dell’abuso del processo.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    La Corte ha disposto un’ulteriore condanna a favore della Cassa delle ammende per la colpa grave nel ricorso.

  • d.m. n. 55 del 2014, art. 5, comma 5

    Il giudizio sul regolamento di competenza è stato considerato di valore indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 69 del 2009

    La riforma della forma del provvedimento sulla competenza non incide sul presupposto della decisorietà ai fini del regolamento.

Massime di principio

  • Il regolamento di competenza è ammissibile solo contro un provvedimento che decida sulla competenza; non basta un’ordinanza istruttoria o di mera prosecuzione del processo.
  • La riforma dell’art. 43 c.p.c. non ha trasformato in impugnabili con regolamento tutti i provvedimenti collegati alla competenza: resta necessario un vero pronunciamento decisorio sulla questione.
  • Se l’impugnazione avverso il provvedimento risulta tardiva o rivolta contro un atto non decisorio, il regolamento va dichiarato inammissibile.
  • Quando l’iniziativa processuale viola in modo manifesto regole processuali chiare e consolidate, la Corte può applicare anche la responsabilità aggravata per abuso del processo.
  • Nel giudizio sul regolamento di competenza, ai fini della liquidazione delle spese, la controversia è normalmente trattata come valore indeterminabile perché ha ad oggetto solo una questione processuale e non l’intera lite di merito.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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