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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39477/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cellario impugnava la sentenza per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'eccesso colposo nella legittima difesa e al nesso di causalità. Sosteneva che la ricostruzione dei giudici (secondo cui avrebbe colpito la vittima mentre questa si trovava sopra di lui) si fondava su testimonianze poco attendibili e non teneva conto delle dichiarazioni a difesa; inoltre censurava che il ritardo di circa 14 ore con cui la persona offesa si recò al Pronto Soccorso avrebbe reso incerto il nesso causale e avrebbe potuto far attribuire a detto ritardo l'aggravamento delle lesioni

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse motivato coerentemente richiamando le dichiarazioni dei testi che confermavano la collocazione delle lesioni sul volto (ossa nasali e zigomo) e la ricostruzione secondo cui l'imputato colpì la vittima mentre questa era sopra di lui. Quanto al ritardo nelle cure, la Corte ha escluso che il comportamento della vittima costituisse causa autonoma idonea a interrompere il nesso di causalità ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p. Sono state altresì disposte le spese processuali a carico del ricorrente e la condanna al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • codice penale, art. 55

    Norma citata nell'imputazione iniziale; nel testo non emerge un'interpretazione approfondita, ma la norma figura tra le disposizioni contestate all'imputato

  • codice penale, art. 590

    Norma sulle lesioni personali; il procedimento riguardava lesioni personali (originariamente qualificate come gravi, poi riqualificate in colpose per eccesso di legittima difesa dal Tribunale)

  • codice penale, art. 41, comma 2

    La Corte lo interpreta nel senso consolidato che costituisce causa idonea ad escludere il nesso di causalità soltanto l'evento che realizza una linea di sviluppo del tutto autonoma, anomala e imprevedibile rispetto alla condotta dell'agente; il mero ritardo nelle cure non costituisce di per sé tale causa autonoma

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che prevede la condanna alle spese del procedimento e la possibilità di infliggere una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a 3.000 euro

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione opera un sindacato di legittimità e non può riconsiderare liberamente la valutazione di fatto e la scelta di credibilità dei testi effettuata dai giudici del merito, salvo che la motivazione sia logicamente viziata
  • Per contestare in Cassazione la valutazione della dinamica dei fatti occorre dimostrare vizi del percorso logico-giustificativo e non limitarsi a proporre una diversa ricostruzione possibile
  • L'eccesso colposo nella legittima difesa va valutato sul piano della capacità dimostrativa degli elementi probatori: chi invoca la scriminante deve dimostrare che la reazione era proporzionata rispetto alla situazione di pericolo, mentre il giudice valuta la concretezza delle prove
  • Il ritardo della vittima nel ricorrere a cure mediche non interrompe automaticamente il nesso di causalità: solo un intervento posteriore del tutto autonomo, imprevedibile e capace di determinare una linea causale indipendente può escludere il nesso ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.
  • In ricorso per cassazione è utile indicare in modo preciso e motivato le possibili cause alternative che si vogliono ritenere sopravvenute o autonome; censure generiche sulla causalità sono destinate a risultare inammissibili
  • Chi impugna deve curare la contestazione delle valutazioni di credibilità già nel merito, poiché la Corte di legittimità richiede ragioni concrete di illogicità o contraddittorietà per rimettere in discussione la ricostruzione probatoria
  • Ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e al pagamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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