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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22714/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la decisione della Corte d'appello di Firenze che, in opposizione all'esecuzione promossa su precetto derivante da un'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. che aveva imposto alla banca la consegna di documenti e l'applicazione di una astreinte di 100 euro al giorno, aveva riconosciuto l'esistenza del credito esecutivo solo per 36.800 euro ritenendo l'obbligo sostanzialmente assolto nonostante la mancata consegna di due documenti (contratto di apertura conto e lettera di apertura di credito). Il ricorrente censura che in sede di opposizione all'esecuzione non sia consentito rimettere in discussione il merito del titolo giudiziale o ridurre la misura coercitiva sulla base della scarsa rilevanza dei documenti mancanti, poiché l'astreinte è titolo esecutivo di natura giurisdizionale e le valutazioni sulla rilevanza e sulla quantificazione della misura spettano al giudice della cognizione che l'ha irrogata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che la Corte territoriale abbia illegittimamente effettuato un controllo di merito sul titolo esecutivo, valutando la rilevanza dei documenti mancanti e riducendo di conseguenza la portata della astreinte. La Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione per un nuovo esame, disponendo che il giudice del rinvio regoli le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 702-ter cod. proc. civ.

    Norma richiamata in relazione al provvedimento di condanna alla consegna di documenti (provvedimento di cognizione che ha originato la misura coercitiva).

  • art. 614-bis cod. proc. civ.

    Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza.

    La Corte interpreta l'astreinte come una misura coercitiva pecuniaria autonoma e con natura di titolo esecutivo di formazione giudiziale: la valutazione sulla sua necessità, entità e composizione è di competenza del giudice della cognizione che l'ha irrogata e non può essere riconsiderata nel merito in sede di opposizione all'esecuzione.

  • art. 615 cod. proc. civ.

    Norma processuale che disciplina l'opposizione all'esecuzione: secondo la Corte, in tale sede sono deducibili motivi relativi all'estinzione, all'impedimento o alla modificazione del credito sorti dopo la formazione del titolo e questioni strettamente attinenti all'effettiva attuazione della misura coercitiva nei termini indicati dal titolo, ma non il riesame del merito del provvedimento di cognizione.

  • art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

    Norma di legittimità richiamata come criterio di censura (violazione di legge) per la valutazione della sentenza impugnata.

  • art. 372 cod. proc. civ.

    Richiamata con riguardo al divieto di introdurre in Cassazione documenti nuovi, salvo il caso di giudicato esterno successivo; la Corte ricorda i limiti e le condizioni per la produzione di decisioni sopravvenute.

  • art. 124 disp. att. cod. proc. civ.

    Prevede la certificazione di passaggio in giudicato rilasciata dalla cancelleria; la Corte richiede tale certificazione per ritenere efficiente un giudicato esterno invocato dalla parte.

  • art. 23, comma 8-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norma che ha consentito il trattamento del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale e la formulazione di conclusioni motivate del Pubblico Ministero; richiamata per la procedura seguita.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    Citato quale provvedimento che ha successivamente modificato l'art. 614-bis; la Corte specifica che nel caso applicabile va considerata la versione anteriore alle modifiche.

Massime di principio

  • L'astreinte fissata dal giudice della cognizione (art. 614-bis c.p.c.) ha natura di titolo esecutivo di formazione giudiziale: in sede esecutiva/opposizione ex art. 615 c.p.c. non è consentito riesaminare il merito delle valutazioni compiute dal giudice che ha irrogato la misura coercitiva (ad esempio la rilevanza di documenti mancanti o la congruità della misura).
  • In opposizione all'esecuzione sono ammissibili censure che riguardano fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto sorti dopo la formazione del titolo, non invece rilevalutazioni discrezionali già operate nel giudizio di cognizione.
  • Se si intende far valere un giudicato esterno intervenuto successivamente alla decisione impugnata, la parte che lo invoca ha l'onere di produrre non solo la sentenza ma anche la certificazione di passaggio in giudicato rilasciata dalla cancelleria ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c.; senza tale certificato la eccezione non può essere valutata.
  • Se l'esecuzione è stata già parzialmente soddisfatta (ad es. pagamento 'in conto del maggiore avere'), l'opponente può eccepire l'adempimento tempestivo o la durata del ritardo o l'avvenuto adempimento totale; invece il richiamo a un 'parziale adempimento' per ottenere una riformulazione della misura coercitiva incide sul merito del titolo ed è inammissibile in sede esecutiva.
  • Per contestare la quantificazione o la struttura dell'astreinte è necessario agire nel giudizio di cognizione o con i rimedi propri del provvedimento che ha irrogato la sanzione (impugnazioni esperibili su quel provvedimento), non mediante l'opposizione all'esecuzione che tutela soltanto aspetti esecutivi e sopravvenienze.
  • Nelle situazioni analoghe, il giudice dell'opposizione deve limitarsi a verificare se sussistono cause che estinguono o modificano il diritto esecutivo o se il titolo è già stato integralmente eseguito; valutazioni sulla opportunità o proporzionalità della misura coercitiva restano oggetto del giudizio di merito originario.

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