Cassazione Penale, Sentenza n. 10837/2026 del 23/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000), deducendo l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Il ricorso per cassazione articolava un unico motivo volto a contestare che il giudice di merito non avesse dichiarato la prescrizione maturata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto assorbente la giurisprudenza maggioritaria secondo cui il termine di prescrizione per il delitto di omessa dichiarazione decorre dal 91° giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale. Poiché l'omissione contestata era relativa al periodo d'imposta 2012, il dies a quo è stato fissato al 30/12/2013. Applicando l'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 74/2000 il termine prescrizionale base è di dieci anni, aumentato per la recidiva reiterata (art. 99, comma 4, cod. pen.) fino al limite massimo di tredici anni e quattro mesi; va poi aggiunta la sospensione di 64 giorni prevista dall'art. 83 del d.l. 18/2020. Il termine di prescrizione è risultato scadere il 3/7/2027, quindi non ancora intervenuto; di conseguenza il ricorso è inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il termine di prescrizione per questo reato decorre dal 91° giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
introdotto dal d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. con l. 14/9/2011, n. 148
Stabilisce il termine prescrizionale di dieci anni per il reato di omessa dichiarazione per i fatti successivi alla riforma; va computato come termine-base prima degli aumenti applicabili
La recidiva reiterata rileva come circostanza che comporta l'aumento della pena ed è stata ritenuta applicabile sia per il calcolo del termine prescrizionale minimo (art. 157) sia per il massimo (art. 161), con conseguente estensione della durata della prescrizione entro i limiti normativi
Regola l'incidenza della recidiva sul termine prescrizionale minimo: la recidiva aumenta il termine prescrizionale-base
Consente di aumentare il termine massimo della prescrizione in presenza di atti interruttivi e per effetto della recidiva (incremento fino a una certa entità), applicato qui congiuntamente all'art. 157
art. 83, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. l. 24/4/2020, n. 27)
Prevede la sospensione del decorso della prescrizione per la durata fissata dal provvedimento emergenziale; nel caso in esame la sospensione ha comportato l'aggiunta di 64 giorni al termine prescrizionale
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Consente come motivo di ricorso per cassazione la deduzione dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU e sentenza Corte EDU "Zolotoukhine vs. Russia" (10/02/2009)
Richiamati per confutare l'eccezione di violazione del principio "ne bis in idem"; la Corte ha ritenuto che l'istituto della prescrizione non rientra nella tutela garantita dall'art. 4 del Protocollo n. 7 come interpretato nella sentenza Zolotoukhine
Massime di principio
- In casi di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000) il dies a quo della prescrizione si individua al 91° giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale.
- Per fatti successivi al 30/9/2013 il termine prescrizionale base è di 10 anni ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 74/2000; su tale termine devono essere computati eventuali aumenti derivanti dalla recidiva e le sospensioni previste da norme straordinarie (es. art. 83 d.l. 18/2020).
- La recidiva reiterata (art. 99, comma 4, cod. pen.) può essere considerata sia ai fini dell'aumento del termine prescrizionale-base (art. 157) sia ai fini dell'aumento del termine massimo (art. 161); tale doppia incidenza è ammessa dalla giurisprudenza di legittimità e non configura una violazione del ne bis in idem sostanziale.
- Nel calcolo della prescrizione occorre sommare tutti gli elementi che incidono sul termine (termine-base, aumenti per recidiva, periodi di sospensione, effetti degli atti interruttivi) e determinare la data di scadenza concreta; se alla data della sentenza impugnata la prescrizione non è ancora maturata, la doglianza è infondata.
- Il motivo di cassazione fondato sulla prescrizione è ammissibile (art. 606, lett. b) cod. proc. pen.) ma va valutato rigorosamente con il computo dei termini e delle sospensioni: se la prescrizione non è effettivamente intervenuta il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a favore della cassa delle ammende.
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