Cassazione Penale, Ordinanza n. 08161/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione della Corte d'appello nella parte in cui aveva pronunciato sulla domanda civile e aveva condannato l'imputato alle spese del doppio grado di giudizio. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in riforma della decisione del Tribunale, lo aveva condannato agli effetti civili per plurimi reati commessi in concorso formale. In particolare, il ricorso censurava: 1) la condanna agli effetti civili, sostenendo che il giudice di appello non potesse pronunciare sulla domanda risarcitoria; 2) la condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio, ritenuta indebita. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, osservando che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, il giudice che dichiari il proscioglimento per particolare tenuità del fatto deve comunque decidere sulla domanda civile di restituzioni e risarcimento proposta dalla parte civile, e che l'accoglimento di tale domanda legittima la liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile.
Norme richiamate
richiamato quale base del vincolo di continuazione/concorso formale tra i reati contestati
norma incriminatrice tra quelle poste a fondamento della condanna di merito
norma incriminatrice tra quelle poste a fondamento della condanna di merito
richiamata come circostanza aggravante contestata
norma incriminatrice relativa alle lesioni personali contestate
richiamata per l'aggravamento del delitto di lesioni
richiamata come ulteriore aggravante del delitto di lesioni
dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale, non esclude che il giudice, in caso di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, debba decidere sulla domanda civile di restituzioni e risarcimento
proscioglimento per particolare tenuità del fatto; la pronuncia comporta comunque la necessità di statuire sulla domanda civile proposta dalla parte civile
disciplinano la domanda di restituzioni e risarcimento proposta dalla parte civile
artt. 3, 24 e 111 Cost.
parametri costituzionali richiamati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 173 del 2022
Massime di principio
- Quando il giudice pronuncia proscioglimento per particolare tenuità del fatto, non può omettere di decidere sulla domanda di restituzioni e risarcimento del danno proposta dalla parte civile.
- La statuizione civile resta dovuta anche se il processo penale si chiude con una formula di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in quanto la decisione sul danno segue una regola autonoma rispetto all'accertamento della punibilità penale.
- L'accoglimento della domanda civile da parte del giudice penale costituisce presupposto sufficiente per la liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile anche per il doppio grado di giudizio.
- La censura che ignori l'effetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 173 del 2022 sulla disciplina dell'art. 538 c.p.p. è manifestamente infondata.
Come è indicizzato
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