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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11867/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR Abruzzo pronunciata in seguito a rinvio della Corte di Cassazione, relativa ad avviso di accertamento (anni 2006-2009) che aveva ripreso maggiori imposte (IRPEF, IRAP, IVA) sulla base di movimentazioni bancarie e versamenti ritenuti non giustificati. L'Agenzia deduceva che il giudice del rinvio aveva violato i limiti imposti dall'ordinanza di cassazione del 2019 modificando al ribasso l'ammontare dei versamenti non giustificati che la stessa ordinanza aveva invece lasciato intatto, e che la CTR non aveva compiuto gli accertamenti richiesti in merito alla nullità dell'accertamento IVA per omesso contraddittorio endoprocedimentale e all'eventuale pregiudizio subito dal contribuente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che il giudice del rinvio ha oltrepassato i limiti imposti dall'ordinanza rescindente del 2019 nel rivedere al ribasso l'entità dei versamenti non giustificati, i quali devono rimanere fissati nella somma determinata dalla sentenza d'appello impugnata e oggetto dell'ordinanza del 2019. Ha inoltre rilevato l'omissione della CTR nell'accertare se il contribuente avesse effettivamente dedotto la nullità dell'accertamento IVA per omesso contraddittorio endoprocedimentale e se avesse provato il nesso di pregiudizio. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla CTR di secondo grado dell'Abruzzo in diversa composizione, con istruzioni di attenersi a quanto motivato e di eseguire gli accertamenti richiesti; regolate le spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    Usato in relazione al requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto il ricorso dell'Agenzia conforme e dotato di censure sufficientemente chiare.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato insieme ad altri parametri procedurali nell'ambito della verifica della correttezza formale delle censure; la Corte ha ritenuto rispettati i canoni procedurali.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Fondamento dei motivi di cassazione per violazione di norme processuali e difetto di motivazione: la Corte l'ha applicato per censurare la violazione dei limiti del giudizio di rinvio e la carenza motivazionale sulla questione IVA.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Riferito all'onere motivazionale e ai compiti del giudice tributario: la Corte ha rilevato che la CTR non ha svolto gli accertamenti richiesti dalla pronuncia rescindente in relazione alla nullità dell'accertamento IVA.

  • art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai requisiti della motivazione della decisione; la Corte ha censurato la sentenza di rinvio per difetto di motivazione su punti specifici devoluti dal rinvio.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 228 del 2014

    Usata dal giudice del rinvio per escludere dai calcoli alcune operazioni di prelevamento; la Cassazione non ha contestato l'applicazione di tale principio purché non alteri i limiti imposti dall'ordinanza rescindente.

  • Ordinanza Corte di Cassazione n. 34051 del 2019

    Decisione rescindente che ha fissato i limiti del giudizio di rinvio: la Corte ha affermato che gli elementi lasciati intatti da tale ordinanza (es. ammontare dei versamenti non giustificati determinato dalla sentenza d'appello del 2014) devono rimanere immodificati dal giudice del rinvio.

  • Ordinanza interlocutoria n. 7829 del 2024 (Sezione tributaria)

    Menziodata dalla CTR come possibile elemento giurisprudenziale successivo; la Cassazione ha precisato che pronunce successive (Sezioni Unite) non possono sovvertire i vincoli imposti dall'ordinanza rescindente al giudice del rinvio, non costituendo ius superveniens vincolante nel contesto del rinvio.

Massime di principio

  • Il giudice del rinvio deve rispettare rigidamente i limiti imposti dall'ordinanza di cassazione con rinvio: può riesaminare solo le questioni espressamente o implicitamente devolute dalla Corte di Cassazione e non può modificare elementi che la stessa ordinanza ha lasciato intatti.
  • Se la Corte di Cassazione, con ordinanza rescindente, ha lasciato fermo l'ammontare di determinati elementi probatori o quantificazioni (es. versamenti non giustificati), il giudice del rinvio non può rideterminare al ribasso o al rialzo tali somme; tali importi devono essere mantenuti salvo diversa espressa devoluzione dalla Suprema Corte.
  • Quando il contribuente deduce la nullità dell'accertamento per omesso contraddittorio endoprocedimentale, il giudice deve verificare (i) se la nullità sia stata effettivamente dedotta, (ii) se il contribuente ha allegato e provato le circostanze dell'omesso contraddittorio e (iii) se sussiste un nesso di pregiudizio concreto e verosimile tali da poter modificare l'esito dell'accertamento. L'accertamento giudiziario non può limitarsi a dichiarazioni generiche.
  • Il difetto di motivazione su punti specificamente devoluti al giudice del rinvio è motivo di cassazione: il giudice deve esaminare e motivare espressamente le questioni richieste dall'ordinanza di rinvio.
  • La comparsa di giurisprudenza successiva (anche di Sezioni Unite) non libera il giudice del rinvio dall'osservanza degli obblighi e dei limiti fissati dall'ordinanza rescindente, salvo che la nuova giurisprudenza costituisca ius superveniens applicabile per principio di diritto espresso da organi vincolanti competenti (es. Corte di Giustizia UE) e purché ciò sia coerente con il perimetro del rinvio.

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