Cassazione Civile, Sentenza n. 11867/2024 del 02/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Abruzzo pronunciata in seguito a rinvio della Corte di Cassazione, relativa ad avviso di accertamento (anni 2006-2009) che aveva ripreso maggiori imposte (IRPEF, IRAP, IVA) sulla base di movimentazioni bancarie e versamenti ritenuti non giustificati. L'Agenzia deduceva che il giudice del rinvio aveva violato i limiti imposti dall'ordinanza di cassazione del 2019 modificando al ribasso l'ammontare dei versamenti non giustificati che la stessa ordinanza aveva invece lasciato intatto, e che la CTR non aveva compiuto gli accertamenti richiesti in merito alla nullità dell'accertamento IVA per omesso contraddittorio endoprocedimentale e all'eventuale pregiudizio subito dal contribuente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che il giudice del rinvio ha oltrepassato i limiti imposti dall'ordinanza rescindente del 2019 nel rivedere al ribasso l'entità dei versamenti non giustificati, i quali devono rimanere fissati nella somma determinata dalla sentenza d'appello impugnata e oggetto dell'ordinanza del 2019. Ha inoltre rilevato l'omissione della CTR nell'accertare se il contribuente avesse effettivamente dedotto la nullità dell'accertamento IVA per omesso contraddittorio endoprocedimentale e se avesse provato il nesso di pregiudizio. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla CTR di secondo grado dell'Abruzzo in diversa composizione, con istruzioni di attenersi a quanto motivato e di eseguire gli accertamenti richiesti; regolate le spese del giudizio.
Norme richiamate
Usato in relazione al requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto il ricorso dell'Agenzia conforme e dotato di censure sufficientemente chiare.
Richiamato insieme ad altri parametri procedurali nell'ambito della verifica della correttezza formale delle censure; la Corte ha ritenuto rispettati i canoni procedurali.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Fondamento dei motivi di cassazione per violazione di norme processuali e difetto di motivazione: la Corte l'ha applicato per censurare la violazione dei limiti del giudizio di rinvio e la carenza motivazionale sulla questione IVA.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Riferito all'onere motivazionale e ai compiti del giudice tributario: la Corte ha rilevato che la CTR non ha svolto gli accertamenti richiesti dalla pronuncia rescindente in relazione alla nullità dell'accertamento IVA.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato in relazione ai requisiti della motivazione della decisione; la Corte ha censurato la sentenza di rinvio per difetto di motivazione su punti specifici devoluti dal rinvio.
Sentenza Corte Costituzionale n. 228 del 2014
Usata dal giudice del rinvio per escludere dai calcoli alcune operazioni di prelevamento; la Cassazione non ha contestato l'applicazione di tale principio purché non alteri i limiti imposti dall'ordinanza rescindente.
Ordinanza Corte di Cassazione n. 34051 del 2019
Decisione rescindente che ha fissato i limiti del giudizio di rinvio: la Corte ha affermato che gli elementi lasciati intatti da tale ordinanza (es. ammontare dei versamenti non giustificati determinato dalla sentenza d'appello del 2014) devono rimanere immodificati dal giudice del rinvio.
Ordinanza interlocutoria n. 7829 del 2024 (Sezione tributaria)
Menziodata dalla CTR come possibile elemento giurisprudenziale successivo; la Cassazione ha precisato che pronunce successive (Sezioni Unite) non possono sovvertire i vincoli imposti dall'ordinanza rescindente al giudice del rinvio, non costituendo ius superveniens vincolante nel contesto del rinvio.
Massime di principio
- Il giudice del rinvio deve rispettare rigidamente i limiti imposti dall'ordinanza di cassazione con rinvio: può riesaminare solo le questioni espressamente o implicitamente devolute dalla Corte di Cassazione e non può modificare elementi che la stessa ordinanza ha lasciato intatti.
- Se la Corte di Cassazione, con ordinanza rescindente, ha lasciato fermo l'ammontare di determinati elementi probatori o quantificazioni (es. versamenti non giustificati), il giudice del rinvio non può rideterminare al ribasso o al rialzo tali somme; tali importi devono essere mantenuti salvo diversa espressa devoluzione dalla Suprema Corte.
- Quando il contribuente deduce la nullità dell'accertamento per omesso contraddittorio endoprocedimentale, il giudice deve verificare (i) se la nullità sia stata effettivamente dedotta, (ii) se il contribuente ha allegato e provato le circostanze dell'omesso contraddittorio e (iii) se sussiste un nesso di pregiudizio concreto e verosimile tali da poter modificare l'esito dell'accertamento. L'accertamento giudiziario non può limitarsi a dichiarazioni generiche.
- Il difetto di motivazione su punti specificamente devoluti al giudice del rinvio è motivo di cassazione: il giudice deve esaminare e motivare espressamente le questioni richieste dall'ordinanza di rinvio.
- La comparsa di giurisprudenza successiva (anche di Sezioni Unite) non libera il giudice del rinvio dall'osservanza degli obblighi e dei limiti fissati dall'ordinanza rescindente, salvo che la nuova giurisprudenza costituisca ius superveniens applicabile per principio di diritto espresso da organi vincolanti competenti (es. Corte di Giustizia UE) e purché ciò sia coerente con il perimetro del rinvio.
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