Sentenza del 09/05/2018 n. 11054 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto che la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata integrasse una rinuncia al ricorso, accettata dall'Avvocatura dello Stato. Di conseguenza, ha dichiarato estinto il processo per rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Torino sulla validità della cartella di pagamento. Nel corso del giudizio, P.A.R. ha aderito alla definizione agevolata dei carichi oggetto della controversia, documentando la presentazione della dichiarazione e il rispetto degli obblighi previsti. Tale adesione comporta, per legge, l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti.
Norme richiamate
D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito dalla L. n. 225 del 2016
Nel caso di pendenza di giudizi, con la presentazione dell'istanza di definizione agevolata il contribuente "assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi"
L'adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti comporta l'obbligo del contribuente di rinunciare ai giudizi relativi alle somme definite.
La rinuncia al ricorso, quando validamente manifestata e accettata o comunque idonea a determinare la cessazione della controversia, comporta l'estinzione del processo.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce a una definizione agevolata riguardante il debito oggetto di una causa pendente, l'adesione può comportare la rinuncia obbligatoria al giudizio e la conseguente estinzione del processo.
- La Corte può dichiarare estinto il giudizio senza esaminare nel merito le censure contro l'atto tributario, perché la definizione agevolata elimina l'interesse alla prosecuzione della controversia.
- È importante documentare sia la presentazione dell'istanza di definizione sia il puntuale pagamento delle somme dovute, poiché tali elementi dimostrano il perfezionamento della procedura.
- In caso di rinuncia accettata dalla controparte pubblica, le spese possono essere compensate, salvo diversa valutazione del giudice.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 mag 2018Sentenza del 09/05/2018 n. 11043 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 mag 2018Sentenza del 09/05/2018 n. 11048 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 mag 2018Sentenza del 09/05/2018 n. 11049 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 mag 2018Sentenza del 09/05/2018 n. 11051 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 mag 2018Sentenza del 09/05/2018 n. 11052 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 mag 2018Sentenza del 09/05/2018 n. 11061 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →