Cassazione Penale, Sentenza n. 19930/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Gitto era stato condannato in primo grado e in appello per il reato di truffa (art. 640 cod. pen.) commesso ai danni di Lamouille Elodie. Il difensore ha impugnato la sentenza di appello denunciando che, durante il termine per proporre impugnazione, era intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa e chiedendo l'annullamento senza rinvio in ragione dell'estinzione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il motivo rilevando che in data 22/01/2024 è intervenuta la remissione di querela con contestuale accettazione documentata. Alla luce dell'art. 152 cod. pen. il reato è stato dichiarato estinto; la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio. Le spese processuali sono state poste a carico dell'imputato ai sensi dell'art. 340, quarto comma, cod. proc. pen. La Corte ha inoltre richiamato la propria giurisprudenza secondo cui "/è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione/" (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584).
Norme richiamate
La remissione della querela, una volta accettata, determina l'estinzione del reato perseguibile a querela; nel caso, essendo intervenuta e accettata prima della scadenza del termine per l'impugnazione, ha estinto il reato e giustifica l'annullamento senza rinvio.
art. 340, quarto comma, cod. proc. pen.
Sulla base della disposizione richiamata, le spese processuali sono state poste a carico dell'imputato; la norma è stata applicata per l'imposizione delle spese in seguito all'annullamento dovuto all'estinzione del reato.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022 (Tomasello, Rv. 283584)
"è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione"
Principio secondo cui è possibile proporre ricorso in cassazione esclusivamente per far valere una remissione di querela intervenuta dopo la pronuncia e prima del termine utile per impugnare, purché la remissione sia regolarmente documentata e accettata.
Massime di principio
- Se la persona offesa presenta remissione di querela e questa viene accettata prima della scadenza del termine per proporre impugnazione, il reato perseguibile a querela si estingue e la sentenza penale può essere annullata senza rinvio.
- È ammissibile impugnare in Cassazione esclusivamente per introdurre nel processo la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza di merito purché la remissione sia documentata e accettata.
- Anche quando il reato si estingue per remissione di querela, il giudice può comunque porre a carico dell'imputato le spese processuali secondo le norme procedurali richiamate.
- In situazioni analoghe è fondamentale produrre verbali o altra documentazione che provino la remissione e la sua accettazione entro i termini processuali utili; senza prova valida l'effetto estintivo potrebbe non essere riconosciuto.
- La tempestività e la corretta formalizzazione della remissione sono determinanti: se la remissione interviene dopo i termini processuali rilevanti o non è accettata, l'estinzione del reato non si verifica automaticamente.
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