Cassazione Civile, Ordinanza n. 24634/2023 del 14/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due giudizi riuniti. In un primo ricorso la società sosteneva di essere creditrice verso l’INPS per la fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia relativi al periodo 1991-1997 e chiedeva la compensazione di tale credito con quello vantato dall’INPS per contributi non versati, con domanda finale di pagamento della differenza. In un secondo ricorso la società proponeva opposizione avverso una cartella esattoriale relativa a contributi e somme aggiuntive per ritardato pagamento in vari periodi tra 1999 e 2003. Il Tribunale aveva accolto la domanda sulla fiscalizzazione e respinto l’opposizione alla cartella, ritenendo interrotta la prescrizione da istanze di dilazione considerate riconoscimenti di debito. In appello l’INPS ha contestato il riconoscimento del beneficio contributivo per le imprese edili; la società, in via incidentale, ha insistito sulla prescrizione del credito INPS. In Cassazione la società ha dedotto quattro motivi: 1) omessa pronuncia sul giudicato interno e violazione degli artt. 2909 c.c., 112 e 324 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. per asserita genericità dell’appello dell’INPS; 3) violazione della normativa sulla fiscalizzazione degli oneri sociali, sostenendo che le imprese edili avrebbero natura manifatturiera e che la classificazione ISTAT dovesse essere disapplicata; 4) violazione dell’art. 2944 c.c., negando che le domande di pagamento dilazionato costituissero riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d’appello aveva espressamente esaminato e disatteso l’eccezione di giudicato interno. Ha respinto il secondo motivo perché l’appello dell’INPS era specifico ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., non essendo richiesta una proposta alternativa di decisione, ma solo la chiara individuazione dei punti contestati e delle doglianze. Ha rigettato il terzo motivo confermando l’orientamento secondo cui le imprese edili sono escluse dal beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, per espresso dato normativo e per interpretazione restrittiva delle norme esentative. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché l’accertamento del riconoscimento del debito ai fini dell’art. 2944 c.c. è quaestio facti riservata al giudice di merito e, comunque, il motivo era generico perché non si confrontava con tutti gli atti valorizzati dalla sentenza impugnata come riconoscimenti del debito. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, trattandosi di ricorso successivo al 30 gennaio 2013, è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato in relazione al giudicato sostanziale e all’eccezione di giudicato interno, poi ritenuta infondata perché la Corte territoriale aveva comunque pronunciato sul punto
invocato per omessa pronuncia; la Cassazione esclude il vizio perché la sentenza d’appello aveva deciso espressamente sull’eccezione
richiamato dalla ricorrente in tema di giudicato interno
interpretato nel senso che l’appello deve contenere chiara individuazione dei punti contestati e delle doglianze, senza necessità di un progetto alternativo di decisione
per l’appello del rito del lavoro, la specificità richiede una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, non formule sacramentali
il riconoscimento del debito è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale
richiamato per la condanna alle spese del giudizio di cassazione
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, art. 1
base normativa del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali per determinate imprese manifatturiere ed estrattive
legge 7 aprile 1977, n. 102, art. 1
convertendo il d.l. n. 15/1977, individua le imprese beneficiarie come manifatturiere ed estrattive
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, art. 1
norma che, nella ricostruzione accolta, esclude le imprese edili dal beneficio contributivo
legge 31 marzo 1979, n. 92, art. 1
in sede di conversione inserisce le imprese artigiane e esclude espressamente le imprese edili ed affini dal beneficio
legge 31 marzo 1979, n. 92, art. 5
prevede che le imprese manifatturiere ed estrattive siano individuate secondo la classificazione ISTAT; la Corte ne esclude l’uso per ricomprendere le imprese edili nel beneficio
il riconoscimento del diritto interrompe la prescrizione, ma la sua sussistenza va accertata in fatto dal giudice di merito
Massime di principio
- Ai fini dell’ammissibilità dell’appello non è richiesto un atto formalmente strutturato come una sentenza alternativa: è sufficiente che l’impugnazione individui con chiarezza le parti della decisione contestate e confuti le ragioni poste a base della pronuncia di primo grado.
- Nel giudizio di appello, la specificità dei motivi va valutata in modo sostanziale e non formalistico, verificando se il gravame consenta di comprendere il nucleo delle doglianze e di contrastare efficacemente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Le norme che introducono benefici o esenzioni contributive sono di stretta interpretazione e non possono essere estese in via analogica o tramite letture fondate sulla sola natura economica dell’attività, se il dato normativo esprime un’esclusione categoriale.
- Quando il legislatore individua le imprese destinatarie di un’agevolazione mediante classificazioni amministrative o statistiche, tale rinvio non può essere utilizzato per superare un’esclusione espressa già contenuta nella disciplina di settore.
- L’accertamento della sussistenza di un riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito; in cassazione non può essere rinnovato il giudizio di merito sotto la veste della violazione di legge.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con tutti gli atti e gli argomenti decisivi valorizzati dalla sentenza impugnata, risultando generico rispetto alla reale ratio decidendi.
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