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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28381/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (garante)

La controversia

Una banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo contro una società correntista e contro due fideiussori per il saldo di rapporto bancario. In primo grado l'opposizione era stata accolta solo in parte: il tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo ma aveva comunque condannato la fideiussore al pagamento di una somma inferiore, depurata dagli interessi anatocistici. In appello la fideiussore aveva ottenuto il rigetto integrale della pretesa della banca, poiché la corte territoriale aveva ritenuto che la banca avesse già ricevuto, in sede concordataria della società debitrice principale, somme superiori al credito accertato in primo grado. La banca ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia: secondo la ricorrente la corte d'appello non avrebbe esaminato la sua difesa secondo cui, anche dopo i pagamenti ricevuti nel concordato della società, sarebbe rimasto dovuto dalla fideiussore il residuo credito accertato dal tribunale, credito non soggetto alla falcidia concordataria nei confronti del garante. La banca sosteneva inoltre che la corte d'appello avesse travisato il contenuto della sentenza di primo grado e la natura delle somme indicate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il vizio di omessa pronuncia riguarda la mancanza del provvedimento su un capo di domanda o su una questione di merito autonomamente apprezzabile, non già il mancato esame di tutte le argomentazioni difensive. Inoltre ha rilevato che la corte d'appello aveva in realtà esaminato e respinto la tesi della banca, chiarendo che la somma indicata in appello non coincideva con il debito garantito, ma con l'importo massimo della garanzia, mentre il debito era stato già quantificato nel giudizio di primo grado. La banca non aveva specificamente censurato questa ratio decidendi, limitandosi a insistere sulla propria diversa lettura dei fatti e della sentenza di primo grado. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice ometta di decidere su un capo di domanda o su una questione di merito autonomamente apprezzabile; non ricorre per il solo mancato o insufficiente esame delle difese o delle argomentazioni delle parti.

  • art. 184 c.p.c.

    I documenti formatisi dopo la scadenza dei termini istruttori assegnati dal primo giudice sono stati ritenuti ammissibili in appello dalla corte territoriale; la Cassazione non ha censurato questo passaggio, che non costituiva la ratio decidendi del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo da versare in caso di soccombenza nei presupposti di legge.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi una decisione su una domanda, eccezione o questione di merito autonomamente decisiva; non basta che il giudice non abbia dato risposta a tutte le difese o a tutti gli argomenti di parte.
  • Il ricorso per cassazione deve censurare specificamente la ratio decidendi posta a base della decisione impugnata: se la sentenza è sorretta da una motivazione autonoma non attaccata in modo diretto, il motivo è inammissibile.
  • Non è sufficiente prospettare un diverso significato dei fatti o della sentenza di merito se non si confronta in modo puntuale l'accertamento compiuto dal giudice di appello.
  • Quando la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussione
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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