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Sentenza

Sentenza del 30/04/2019 n. 11413 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento relativa all'ICI 2003, 2004 e 2005, contestando sia l'irregolarità della notificazione, effettuata direttamente da Equitalia tramite raccomandata con avviso di ricevimento senza l'intermediazione di un ufficiale notificatore, sia l'omessa notificazione degli avvisi di accertamento prodromici. I giudici di merito avevano ritenuto inesistente e quindi non sanabile la notificazione. Equitalia ha sostenuto che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, consente all'agente della riscossione di notificare direttamente la cartella mediante raccomandata A/R e che, in ogni caso, l'impugnazione tempestiva da parte della contribuente aveva sanato eventuali vizi ai sensi dell'art. 156 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Equitalia, ritenendo regolare la notificazione diretta della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Ha richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza e la sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 2018, secondo cui tale modalità garantisce al destinatario un'effettiva possibilità di conoscenza dell'atto. Ha inoltre rilevato che la contribuente aveva ricevuto la cartella e l'aveva impugnata tempestivamente, sicché l'atto aveva comunque raggiunto il proprio scopo. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della contribuente. Le spese dei vari gradi di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1

    La cartella di pagamento può essere notificata anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

    La norma consente all'agente della riscossione di notificare direttamente la cartella tramite raccomandata A/R, senza necessità dell'intermediazione di un ufficiale notificatore.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 60

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento alle modalità di notificazione degli atti della riscossione, ma non ritenuto ostativo alla notificazione diretta prevista dall'art. 26.

  • Art. 137 e seguenti c.p.c.

    Disciplinano le notificazioni degli atti processuali; la Corte ha escluso che il loro ordinario procedimento impedisca la speciale modalità di notificazione diretta prevista per le cartelle di pagamento.

  • Legge n. 890 del 1982, art. 14

    La disciplina della notificazione a mezzo posta non esclude la modalità semplificata di invio diretto della cartella prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26.

  • Art. 156 c.p.c.

    Il vizio della notificazione non può essere dichiarato quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo. La ricezione della cartella e la sua tempestiva impugnazione dimostrano il conseguimento della finalità conoscitiva.

  • Art. 160 c.p.c.

    Disciplina la nullità della notificazione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto comunque superata ogni eventuale irregolarità per il raggiungimento dello scopo dell'atto.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 175 del 23 luglio 2018

    Ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26 nella parte in cui consente la notificazione diretta della cartella tramite raccomandata A/R, ritenendo garantita al destinatario un'effettiva possibilità di conoscenza.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza l'intervento di un ufficiale notificatore.
  • La notificazione diretta prevista dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 costituisce una modalità speciale e semplificata, distinta dalla procedura ordinaria disciplinata dalla legge n. 890 del 1982.
  • La ricezione dell'atto e la sua tempestiva impugnazione dimostrano normalmente che la notificazione ha raggiunto il proprio scopo, impedendo di far valere vizi meramente formali.
  • Per contestare efficacemente una cartella non è sufficiente dedurre genericamente l'assenza di un ufficiale notificatore: occorre dimostrare l'inesistenza della notificazione o l'effettiva impossibilità di conoscere l'atto.
  • Gli avvisi di accertamento non impugnati nei termini diventano definitivi; la successiva impugnazione della cartella non consente, di regola, di rimettere in discussione tali atti presupposti.
  • La valutazione della regolarità della notifica deve distinguere tra inesistenza della notificazione, nullità sanabile e mere irregolarità, considerando anche se il destinatario abbia concretamente conosciuto l'atto.

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