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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26995/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 20/09/2022 con cui il giudice dell'esecuzione ha revocato la sospensione condizionale della pena (concessa in precedenza con sentenza dell'8/6/2021) per presunta inosservanza e erronea applicazione degli artt. 168, quarto comma, e 164, quarto comma, c.p. Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione, necessario per valutare il certificato del casellario giudiziale e verificare la ricorrenza di cause ostative già esistenti al momento della precedente concessione del beneficio, secondo il principio di Sez. U. n. 37345/2015 (Longo).

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ritiene che la revoca fosse legittima perché le risultanze ostative risultavano indubitabili dagli elementi già presenti nel fascicolo (il casellario e la successione temporale delle decisioni): la prima sentenza che aveva concesso il beneficio era divenuta definitiva solo cinque mesi prima della seconda pronuncia, per cui il giudice della cognizione non poteva aggiornare il casellario giudiziale e non era in grado di conoscere la causa ostativa intervenuta. Pertanto il giudice dell'esecuzione poteva validamente revocare la sospensione condizionale. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 164 cod. pen. (quarto comma)

    La sospensione condizionale non può essere concessa più di una volta salvo decisione discrezionale del giudice; tale causa ostativa, se preesistente al passaggio in giudicato della concessione precedente, inficia la possibilità di nuova concessione e legittima la revoca se non era documentalmente nota al giudice della cognizione.

  • art. 168 cod. pen. (richiamo al quarto comma di art. 164)

    Richiama i limiti e le condizioni di cumulabilità delle sospensioni condizionali, confermando che il beneficio non può essere ripetuto oltre i limiti di legge senza specifica valutazione discrezionale.

  • art. 163 cod. pen.

    Fissa i limiti massimi di pena rilevanti per il calcolo cumulativo delle sospensioni; richiamato per il principio dei limiti cumulativi.

  • Sez. U. n. 37345 del 23/04/2015 (Longo, Rv. 264381)

    Stabilisce che il giudice dell'esecuzione, per verificare l'esistenza di cause ostative non note al giudice della cognizione, deve acquisire il fascicolo del giudizio di merito; tuttavia l'acquisizione è necessaria solo se le risultanze non sono già indubitabili dagli elementi disponibili.

  • sentenza Corte Costituzionale n. 95 del 1976

    Richiamata in merito al principio che disciplina la non ripetibilità del beneficio salvo valutazione discrezionale del giudice.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; applicata per liquidare le spese a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La sospensione condizionale della pena è invalida se, al momento della sua concessione, esistevano cause ostative anteriori al passaggio in giudicato: tali cause legittimano la revoca del beneficio.
  • Il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per accertare cause ostative solo quando le informazioni rilevanti non risultano già in modo indubitabile dagli elementi processuali in atti (es. certificato del casellario giudiziale).
  • La verifica della presenza di cause ostative tiene conto del momento in cui il casellario è stato aggiornato: una condanna divenuta definitiva poco prima della successiva decisione può non essere risultata al giudice della cognizione se il casellario non era ancora aggiornato.
  • La revoca per inosservanza della legge è mirata a rimuovere una patologia che ha implicato la concessione del beneficio a chi non ne avrebbe dovuto beneficiare; non si richiede acquisizione del fascicolo quando la situazione ostativa è già chiaramente desumibile dai documenti in atti.
  • In caso di rigetto del ricorso contro provvedimenti del giudice dell'esecuzione il ricorrente può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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