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Sentenza

Sentenza n. 323/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 1515/2022, pubblicata in data 23.12.2022, resa tra le parti nei ricorsi riuniti n. 894 del 2021 e n. 40 del 2022.

Giustizia amministrativa202306222

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Toscana che aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro l’autorizzazione paesaggistica relativa all’installazione di una recinzione e rigettato il ricorso contro l’archiviazione del procedimento di riesame della segnalazione ai sensi dell’art. 27 d.P.R. 380/2001

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (titolare del titolo edilizio)

La controversia

La controversia riguardava i titoli autorizzativi ottenuti dalla proprietaria di un fondo per l’installazione di un cancello agricolo e di una recinzione a protezione delle colture, su una strada di sua proprietà gravata da servitù di passaggio in favore dell’immobile dell’appellante. In primo grado erano stati impugnati l’autorizzazione paesaggistica relativa all’intervento, l’atto comunale di archiviazione del procedimento di riesame della segnalazione presentata ai sensi dell’art. 27 d.P.R. 380/2001 e il rapporto di servizio presupposto. L’appello era diretto alla riforma della sentenza del TAR Toscana, con riproposizione parziale delle contestazioni già dedotte in primo grado. Nelle more del giudizio, tuttavia, le parti private hanno sottoscritto un accordo transattivo e hanno realizzato l’opera concordata, sicché l’appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l’accordo transattivo intervenuto tra le parti e la completa realizzazione dei lavori concordati avevano integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale perseguito con l’impugnazione. La dichiarazione dell’appellante è stata condivisa dall’appellata. Il Collegio ha quindi ritenuto non necessario esaminare i motivi di appello né le eccezioni riproposte, disponendo l’integrale compensazione delle spese del grado.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio amministrativo, un accordo tra le parti e la successiva realizzazione delle attività concordate soddisfano integralmente l’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione e il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse può fondare la declaratoria di improcedibilità quando sia corroborata da documentazione e circostanze idonee a dimostrare l’effettivo venir meno dell’utilità della pronuncia richiesta.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutorizzazione paesaggisticaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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