Cassazione Civile, Ordinanza n. 26335/2021 del 29/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La cassa previdenziale aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del precedente agente della riscossione per somme relative a crediti iscritti a ruolo negli anni 1998 e 1999, rimasti insoluti e non riversati all'ente creditore. L'opposizione dell'agente era stata rigettata in primo grado, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione revocando il decreto ingiuntivo. In cassazione la cassa ha dedotto sei motivi: con i primi due ha sostenuto che, per effetto della mancata tempestiva trasmissione delle comunicazioni di inesigibilità e della scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 112 del 1999, i rapporti con l'agente si erano esauriti e il diritto al discarico era perduto, con conseguente inapplicabilità della disciplina sopravvenuta di cui alla l. n. 228 del 2012; con il terzo e quarto motivo ha contestato l'applicabilità a un ente privatizzato e privo di sovvenzioni pubbliche della procedura di annullamento dei ruoli prevista dalla l. n. 228 del 2012, anche per asserito contrasto costituzionale ed eurounitario; con il quinto e sesto motivo ha censurato la prova dei presupposti del discarico, deducendo tardività in appello della documentazione prodotta dall'agente e insufficienza probatoria della comunicazione relativa alle quote annullate, anche perché riferita a importi inferiori a quelli ingiunti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, aderendo ai precedenti di legittimità già formatisi su controversie analoghe. Ha ritenuto inammissibile la questione sulle comunicazioni di inesigibilità "iniziali" perché nuova e richiedente accertamenti di fatto; ha comunque escluso che vi fosse stato l'esaurimento del rapporto tra ente creditore e agente della riscossione, poiché per gli agenti pubblici e per i ruoli trasferiti a Equitalia e poi ad Agenzia delle Entrate-Riscossione le proroghe dei termini di invio delle comunicazioni di inesigibilità sono state continue, senza soluzione di continuità, rendendo inapplicabile la disciplina invocata dalla ricorrente. Ha inoltre affermato che, per ritenere esaurito il rapporto e perso il diritto al discarico, sarebbe comunque servita la procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli di cui all'art. 20 d.lgs. n. 112 del 1999, con comunicazione di inesigibilità o con un espresso diniego di discarico dell'ente creditore, eventualmente impugnabile davanti alla Corte dei conti, circostanza non verificatasi. Quanto alla censura di inapplicabilità della l. n. 228 del 2012, la Corte ha ribadito che la disciplina incide solo sulla procedura di riscossione mediante ruolo e non sul diritto di credito, è applicabile anche alla cassa forense quale ente privatizzato deputato a funzione previdenziale, ed è sorretta da ragionevolezza e da finalità di razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori. Infine, ha respinto le doglianze sulla prova, ritenendo ammissibile la produzione in appello della comunicazione dell'elenco delle quote annullate, poiché il relativo decreto ministeriale attuativo era sopravvenuto solo nel 2015, e ha considerato l'accertamento della corte territoriale come valutazione di merito insindacabile in cassazione.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. n. 112 del 1999
disciplina le comunicazioni di inesigibilità dell'agente della riscossione; la Corte esclude che la sola scadenza dei termini per l'invio determini l'esaurimento del rapporto nei casi di ruoli trasferiti a Equitalia e poi ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.
art. 20 d.lgs. n. 112 del 1999
la procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli richiede la comunicazione di inesigibilità e/o un espresso diniego di discarico; senza tale procedura non può ritenersi esaurito il rapporto.
art. 1, commi 527, 528 e 529, L. 24 dicembre 2012, n. 228
prevede l'annullamento automatico dei ruoli per crediti più risalenti; la Corte lo ritiene applicabile anche alla cassa forense e riferito alla procedura di iscrizione a ruolo, non al diritto di credito sottostante.
art. 59, comma 4-quater, d.lgs. n. 112 del 1999
è ritenuto inapplicabile alla fattispecie perché dettato per ex concessionari privati e società private scorporate, non per gli agenti pubblici e i ruoli trasferiti al gruppo Equitalia e ad ADER.
art. 1 del d.l. n. 282 del 2004
richiamato in relazione alla successione delle proroghe dei termini per le comunicazioni di inesigibilità.
art. 3, comma 12, d.l. n. 203 del 2005
richiamato quale norma inserita nel quadro delle proroghe del termine per le comunicazioni di inesigibilità.
art. 1 del d.m. MEF 15 giugno 2015
decreto attuativo che disciplina caratteristiche e modalità di trasmissione dell'elenco delle quote annullate; la sua sopravvenienza giustifica la produzione del documento in appello.
richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
non osta, nel caso deciso, alla produzione in appello della comunicazione dell'elenco delle quote annullate, perché il documento non avrebbe potuto essere prodotto prima del decreto attuativo del 2015.
comma primo, nn. 3, 4 e 5
richiamato come norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
richiamata in relazione all'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione.
artt. 3, 35, 36, 38, 42, 97 e 117 Cost.
invocati dalla ricorrente a sostegno della pretesa illegittimità costituzionale della disciplina, ma la Corte esclude il contrasto.
art. 6 CEDU
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte esclude che la disciplina in esame contrasti con il diritto sovranazionale.
art. 2 e 3 d.lgs. n. 509 del 1994
richiamati dalla ricorrente per qualificare la natura privata dell'ente, circostanza che la Corte non ritiene ostativa all'applicazione della disciplina sul ruolo.
Massime di principio
- Nel sistema della riscossione mediante ruolo, la scadenza dei termini per l'invio delle comunicazioni di inesigibilità non comporta automaticamente l'esaurimento del rapporto tra ente creditore e agente della riscossione quando si tratti di ruoli trasferiti agli agenti pubblici o al gruppo pubblico Equitalia/ADER, perché le proroghe dei termini possono considerarsi continuative.
- Per ritenere concluso il rapporto di riscossione e definitivamente perduto il diritto al discarico, è necessario il completamento della procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli, mediante comunicazione di inesigibilità e/o espresso diniego di discarico; in mancanza, non può desumersi l'estinzione del rapporto.
- La disciplina di annullamento automatico dei ruoli prevista dalla l. n. 228 del 2012 incide sulla procedura di riscossione e sulla razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori, non sull'esistenza del credito sottostante, che resta azionabile con gli ordinari strumenti.
- L'applicazione della disciplina di annullamento dei ruoli può riguardare anche enti privatizzati deputati a funzioni pubbliche previdenziali, se autorizzati ex lege alla riscossione mediante ruolo, e non è di per sé irragionevole né incompatibile con principi costituzionali o sovranazionali.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito introdurre per la prima volta questioni di fatto non specificamente dedotte nei gradi di merito, né ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio già apprezzato dal giudice di appello.
- La produzione in appello di documenti relativi all'annullamento delle quote può essere ammessa quando la relativa disciplina attuativa sia sopravvenuta solo dopo la decisione di primo grado, rendendo il documento non producibile prima.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26300/2021 del 29/09/2021
- ordinanza_civile · 29 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26301/2021 del 29/09/2021
- ordinanza_civile · 29 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26302/2021 del 29/09/2021
- ordinanza_civile · 29 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26307/2021 del 29/09/2021
- ordinanza_civile · 29 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26308/2021 del 29/09/2021
- ordinanza_civile · 29 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26310/2021 del 29/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →