Cassazione Penale, Sentenza n. 14628/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per errata applicazione della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen.: la Corte d'appello aveva negato la diminuente ritenendo che fossero già state avviate ricerche dell'imputato e che quindi fosse stato consumato il dispendio di energie delle forze di polizia; il ricorrente ha censurato la confusione tra i requisiti oggettivi dell'attenuante (costituzione spontanea presso l'autorità o il carcere) e la sola circostanza che siano state avviate ricerche
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, ha riconosciuto e applicato la circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen. (nella massima estensione) e ha rideterminato la pena da 8 mesi a 5 mesi e 10 giorni di reclusione. La Corte ha chiarito che l'attenuante richiede la costituzione volontaria in carcere o la consegna ad autorità incaricate di tradurre in carcere e che il fatto che siano state avviate ricerche non esclude automaticamente l'applicabilità della diminuente
Norme richiamate
La diminuzione di pena è prevista "quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna"; per applicarla è sufficiente la costituzione volontaria in carcere o la consegna ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurlo in carcere; non è richiesto che non siano iniziate ricerche né che siano poste in essere altre condotte riparatorie
art. 62 n. 6 cod. pen. (richiamato dalla giurisprudenza)
La circostanza speciale di cui all'art. 385, comma 4, è distinta e non cumulabile con la più generale causa di diminuzione di cui all'art. 62 n. 6; la giurisprudenza evidenzia i rapporti fra le due norme ma la Corte richiama la natura speciale dell'attenuante dell'evasione
art. 21 O.P. e art. 48 d.P.R. 230/2000
Norme regolamentari che disciplinano l'ammissione al lavoro esterno e il rientro in istituto; nel caso concreto rilevavano solo per ricostruire il contesto dell'allontanamento (l'imputato era ammesso al lavoro esterno e avrebbe dovuto rientrare alle 17:30)
Massime di principio
- La circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma 4, si applica quando l'evaso si costituisce volontariamente in carcere o si consegna a un'autorità che ha l'obbligo di tradurlo in carcere; non è necessario che non siano state avviate ricerche
- Il fatto che le forze di polizia abbiano iniziato le ricerche non esclude automaticamente l'attenuante; l'elemento decisivo è la costituzione volontaria presso l'organo competente prima della condanna
- Non è necessario provare l'assenza di qualsiasi influenza esterna: è sufficiente che la costituzione non derivi da costrizione fisica da parte delle forze dell'ordine
- L'attenuante non richiede ulteriori atti riparatori (restituzione, risarcimento, ecc.): lo scopo principale della norma è il tempestivo ripristino dello stato detentivo evitando ulteriore dispendio di energie
- Se la valutazione dell'attenuante incide unicamente sul trattamento sanzionatorio, la Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena quando la misura è quantificabile in base agli elementi già acquisiti
- È necessario distinguere tra il semplice rientro personale nel luogo di esecuzione della misura (che può non essere sufficiente) e la vera costituzione presso il carcere o la consegna ad autorità competenti, che costituiscono il fatto tipico dell'attenuante
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