Cassazione Civile, Ordinanza n. 02087/2026 del 31/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina da una domanda di alcuni dipendenti per il pagamento di importi dovuti, secondo loro, a titolo di lavoro straordinario festivo. Ottenuta una prima sentenza favorevole e ricevuto il pagamento dall'azienda, la decisione di primo grado veniva poi riformata in appello con sentenza passata in giudicato; l'azienda agiva quindi per la restituzione delle somme indebitamente corrisposte. Nel giudizio di appello relativo alla ripetizione dell'indebito, la domanda dell'azienda veniva dichiarata inammissibile per difetto di procura alle liti: la Corte territoriale riteneva che la delibera interna prodotta non integrasse una procura processuale, ma solo un atto di affidamento di incarichi sul piano sostanziale, con conseguente inesistenza della procura e insuscettibilità di sanatoria ex art. 182, comma 2, c.p.c. L'azienda ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, la violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere la Corte d'appello confuso la delibera del 2019 con la successiva procura speciale alle liti, sostenendo che la procura fosse in realtà esistente e depositata prima della notifica del ricorso; dall'altro, la violazione dell'art. 125 c.p.c. e il mancato rilievo dell'art. 182, comma 2, c.p.c., sostenendo che, al più, il vizio sarebbe stato di nullità e quindi sanabile mediante termine assegnato dal giudice. Nel ricorso si faceva cenno anche a un terzo motivo, ma la Corte lo ha reputato generico e non validamente coltivato. I lavoratori hanno resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza d'appello che aveva dichiarato inammissibile la domanda dell'azienda. Ha ritenuto corretta la qualificazione del vizio come inesistenza della procura alle liti, non sanabile nel regime applicabile ratione temporis. In particolare, ha affermato che nel processo introdotto con ricorso, come il rito del lavoro, l'art. 125, comma 2, c.p.c. non opera per sanare una procura rilasciata o depositata tardivamente rispetto alla costituzione del ricorrente; inoltre, l'art. 182, comma 2, c.p.c. nella formulazione anteriore alla riforma Cartabia consente la sanatoria solo dei vizi di nullità della procura, non della sua inesistenza o mancanza in atti. La Corte ha escluso anche il rilievo di un preteso errore materiale o di una rimessione in termini, rilevando che tali questioni non erano state utilmente dedotte nei motivi originari e che, comunque, non ricorrevano i presupposti per applicarle. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per denunciare l'erronea lettura della delibera e della procura da parte della Corte d'appello; la Cassazione non accoglie la censura perché il decisum di merito non aveva confuso i due atti.
La disposizione sulla procura rilasciata dopo la notificazione ma prima della costituzione dell'attore è ritenuta inapplicabile al processo introdotto con ricorso, come il rito del lavoro, in cui la costituzione avviene prima della notifica dell'atto introduttivo.
Nel testo applicabile ratione temporis, consente la sanatoria solo dei vizi che determinano la nullità della procura, non della sua inesistenza o mancanza in atti; pertanto non è utilizzabile per regolarizzare la fattispecie esaminata.
È richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge nel secondo motivo di ricorso.
È richiamato come parametro di deduzione del primo motivo di ricorso per asserito error in procedendo.
Richiamato solo per escludere che, nel caso concreto, potesse parlarsi di raggiungimento dello scopo dell'atto processuale.
Richiamato solo per escludere la rimessione in termini, in mancanza di un errore non imputabile della parte.
art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022
Richiamato per precisare che la disciplina novellata sulla sanatoria dell'inesistenza della procura non si applica ai fatti e al procedimento anteriori.
art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti processuali connessi al contributo unificato.
Richiamato per spiegare il diverso regime della costituzione dell'attore nel rito ordinario introdotto con citazione.
Massime di principio
- Nel processo del lavoro, introdotto con ricorso, la costituzione del ricorrente avviene mediante deposito del ricorso stesso prima della notificazione: perciò la disciplina dell'art. 125, comma 2, c.p.c. non è utilizzabile per sanare ex post una procura mancante al momento del deposito dell'atto introduttivo.
- Nel regime anteriore alla riforma Cartabia, l'art. 182, comma 2, c.p.c. consente la sanatoria solo della nullità della procura alle liti, non della sua inesistenza o della sua totale mancanza in atti.
- La distinzione tra nullità e inesistenza della procura è decisiva: se la procura non risulta in atti al momento dell'introduzione del giudizio, il vizio non è emendabile mediante assegnazione di termine ex art. 182 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis.
- L'eventuale invocazione di errore materiale, raggiungimento dello scopo o rimessione in termini non può supplire, in cassazione, a censure originariamente non dedotte in modo specifico; inoltre, la rimessione in termini presuppone un errore non imputabile, non ravvisabile quando sia stato depositato un atto diverso da quello richiesto.
- Quando il difetto di procura incide sulla valida instaurazione del rapporto processuale, la domanda è inammissibile in rito e non può essere recuperata se non mediante l'abbandono del processo irrituale e la proposizione di un nuovo giudizio validamente introdotto.
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