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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30142/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

Il destinatario di una cartella di pagamento impugnava, con opposizione ex art. 615 c.p.c., la pretesa iscritta a ruolo per sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, maggiorazioni correlate e tasse automobilistiche, sostenendo che i verbali presupposti fossero stati tempestivamente impugnati davanti al Prefetto e che, essendo il Prefetto rimasto silente nei termini, si fosse formato il silenzio-assenso con conseguente venir meno dei titoli posti a base della cartella. Il giudice di pace rigettava l’opposizione per mancanza di prova del ricorso al Prefetto; il tribunale, in appello, confermava osservando che l’appellante aveva ritirato il fascicolo di parte e non lo aveva poi depositato in appello, sicché non era possibile verificare la documentazione dedotta. Con il ricorso per cassazione veniva denunciata violazione degli artt. 169, comma 2, 347, comma 2, e 77 disp. att. c.p.c., assumendo che il giudice di merito avrebbe dovuto valorizzare le annotazioni di cancelleria e disporre la ricerca/ricostruzione del fascicolo o dei documenti mancanti, poiché dall’attestazione di ritiro risultava la presenza del ricorso al Prefetto nel fascicolo stesso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo e unico motivo di ricorso. Ha applicato il principio per cui, in base al principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di documenti ritualmente prodotti si presume conseguenza di un atto volontario della parte che ha ritirato il fascicolo o non ne ha restituito il contenuto; solo se emerga l’involontarietà della mancanza il giudice deve ordinare la ricerca o la ricostruzione della documentazione. Nel caso concreto, essendo pacifico che il ricorrente aveva volontariamente ritirato il fascicolo di parte nel giudizio di primo grado e non lo aveva poi depositato in appello, l’attestazione di cancelleria non bastava a superare la mancata produzione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    opposizione ex art. 615 c.p.c.

    indica il rimedio oppositivo utilizzato contro la pretesa esecutiva iscritta a ruolo

  • art. 169, comma 2, c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione

    la censura mirava a sostenere un obbligo di gestione del fascicolo/documenti da parte del giudice

  • art. 347, comma 2, c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione

    invocato in relazione al deposito del fascicolo in appello e alla sua disponibilità per la decisione

  • art. 77 disp. att. c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione

    richiamato per sostenere la necessità di ricerca o ricostruzione della documentazione non rinvenuta

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    in relazione all'art.360 comma 1 n. 3 c.p.c.

    fondamento del motivo di legittimità per violazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    comporta l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13

    parametro per quantificare l’ulteriore importo dovuto

  • Legge n. 689 del 1981

    sanzioni amministrative per violazione del C.d.S. di cui alla Legge n. 689 del 1981

    richiamata come base delle sanzioni amministrative oggetto della cartella

Massime di principio

  • In base al principio dispositivo delle prove, se al momento della decisione un documento ritualmente prodotto non si trova nel fascicolo di parte, la sua mancanza si presume volontaria salvo specifica deduzione o evidenza di un evento incolpevole.
  • Il giudice deve ordinare la ricerca o la ricostruzione dei documenti mancanti solo quando risulti che la loro assenza non dipende da scelta della parte; in difetto, decide sulla base del materiale effettivamente disponibile.
  • L’attestazione di cancelleria circa la presenza originaria di un documento nel fascicolo ritirato non equivale, da sola, a prova della sua persistente produzione nel successivo grado di giudizio.
  • Chi deduce in giudizio l’esistenza e la produzione di un atto o di un documento ha l’onere di mantenerne la disponibilità processuale e di superare, se del caso, la presunzione di ritiro volontario del fascicolo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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