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Sentenza

Sentenza n. 190/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 294/2024 DEL TRIBUNALE DI RIMINI - SEZIONE LAVORO, NOTIFICATO IN DATA 17/02/2025.

Giustizia amministrativa202501352

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 294/2024 del Tribunale di Rimini - Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rimini - Sezione Lavoro, notificato al Ministero e dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., quindi divenuto inoppugnabile. Il decreto era stato notificato anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione. Dedotta la perdurante inerzia del Ministero nell'adempimento delle statuizioni contenute nel titolo esecutivo, comprese le somme dovute, gli interessi e le spese legali.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto, rilevando che il decreto ingiuntivo era esecutivo e inoppugnabile e che il Ministero, non costituito in giudizio, era rimasto inadempiente dopo la notifica del titolo e la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al decreto ingiuntivo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo gli interessi e le spese legali liquidati dal giudice ordinario. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario delegato, con facoltà di subdelega, affinché provveda in via sostitutiva entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800 oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è stato introdotto e deciso ai sensi della disciplina processuale sull'esecuzione delle decisioni e degli altri provvedimenti giudiziari.

  • art. 647 c.p.c.

    La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo ha reso il titolo inoppugnabile e idoneo a fondare la domanda di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il titolo è stato notificato al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e divenuto inoppugnabile può fondare il giudizio di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione obbligata, quando sia stato notificato anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio per l'esecuzione.
  • La perdurante inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un titolo giudiziale esecutivo giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'ordine di adempiere entro un termine fissato dal giudice.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a operare, su istanza della parte, in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione, fissandone il termine e i poteri sostitutivi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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