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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09664/2025 del 13/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di due lavoratori, già assunti a tempo determinato dalla Regione Puglia come operai stagionali agricoli e forestali e poi transitati nei ruoli dell'agenzia regionale, volta ad accertare il diritto all'applicazione del CCNL del comparto regioni ed autonomie locali anziché del CCNL irrigui e forestali, con conseguente condanna dell'ente a porre in essere gli atti necessari alla stipula di contratti individuali di lavoro conformi al primo contratto collettivo. In primo grado il ricorso era stato dichiarato nullo per carenza di allegazione; in appello la domanda è stata comunque rigettata nel merito, ritenendo applicabile il CCNL privatistico del settore irrigui e forestali. In cassazione i ricorrenti deducevano, con due motivi, da un lato una generica violazione e falsa applicazione di legge senza specificare le norme asseritamente violate, dall'altro la violazione degli artt. 114 e 115 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe considerato l'abrogazione di alcune disposizioni regionali che regolavano il rapporto. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., e infondato il secondo, osservando che la sentenza impugnata non aveva deciso secondo equità e che, nel merito, i ricorrenti erano stati assunti direttamente ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. b), L.R. n. 3/2010, con conseguente applicazione del contratto collettivo privatistico; ha inoltre dato continuità a un precedente recente che, per il periodo intermedio tra il 2012 e il 2017, ha ricondotto la disciplina regionale a una perdurante applicazione dei contratti collettivi di diritto privato. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con nulla sulle spese per la mancata costituzione dell'intimata, e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per mancanza di specificazione delle norme di diritto asseritamente violate, come richiesto dall'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. Ha poi respinto il secondo motivo, escludendo la violazione dell'art. 114 c.p.c. perché la Corte d'appello non aveva pronunciato secondo equità, e ritenendo infondato il richiamo all'art. 115 c.p.c. poiché, in base agli accertamenti di merito, il rapporto era stato instaurato direttamente ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. b), L.R. n. 3/2010. La Cassazione ha fatto applicazione di un proprio recente precedente che ha ritenuto persistente l'applicazione del CCNL privatistico del settore irrigui e forestali anche nel periodo intermedio considerato. Nessuna statuizione sulle spese, perché l'ente resistente è rimasto intimato. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura di violazione di legge deve essere specifica e ancorata all'indicazione delle norme asseritamente violate; un richiamo generico non è sufficiente a fondare il motivo di ricorso.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando non consente di comprendere con precisione quali norme di diritto sarebbero state violate dalla sentenza impugnata.

  • art. 114 c.p.c.

    Non vi è violazione della norma se il giudice di merito non ha deciso secondo equità.

  • art. 115 c.p.c.

    La dedotta violazione è infondata quando la censura mira in realtà a contestare la mancata considerazione di una successione normativa regionale, mentre la decisione di merito è fondata su un accertamento fattuale circa la modalità di assunzione e sulla conseguente disciplina contrattuale applicabile.

  • art. 12, comma 2, lett. b), L.R. n. 3/2010

    L'assunzione diretta ai sensi di tale disposizione conduce all'applicazione del contratto collettivo privatistico del settore irrigui e forestali.

  • art. 23 L.R. n. 36/2017

    Ha inserito nel testo dell'art. 12 della L.R. n. 3/2010 il comma 2-quinquies, che ribadisce l'applicazione del contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria al personale forestale/agricolo dell'agenzia.

  • art. 32 L.R. n. 45/2012

    Pur abrogando l'esplicito riferimento alla contrattazione collettiva di diritto privato, ha previsto una procedura di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei contratti collettivi nazionali già applicati, elemento interpretato come indice della perdurante applicazione di tali contratti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistendo i presupposti processuali, la Corte dà atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile quando si limita a un richiamo generico della natura dell'ente o a precedenti giurisprudenziali non pertinenti, senza indicare puntualmente le norme violate e la loro asserita erronea applicazione.
  • La violazione dell'art. 114 c.p.c. non è configurabile se il giudice di merito non ha deciso la controversia secondo equità.
  • La censura ex art. 115 c.p.c. non può essere usata per sovrapporre una diversa lettura del quadro normativo a un accertamento di fatto già compiuto dal giudice di merito sulla modalità di assunzione e sul regime contrattuale conseguente.
  • Quando il rapporto è instaurato direttamente in base a una disposizione regionale che richiama il personale forestale/agricolo dell'agenzia, la disciplina collettiva applicabile resta quella privatistica di settore, non quella del comparto pubblico locale.
  • La successiva evoluzione normativa regionale può confermare, anche per periodi intermedi, la permanenza dell'applicazione dei contratti collettivi di diritto privato quando la nuova disciplina richiama i medesimi contratti e ne presuppone l'operatività.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

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