Cassazione Penale, Sentenza n. 37157/2024 del 08/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputata ha impugnato la liquidazione, con sentenza di patteggiamento, delle spese di lite riconosciute alle parti civili; ha denunciato violazione di legge e carenza di motivazione sostenendo che, secondo le tabelle del D.M. 147/2022, il rimborso dovuto per i procedimenti davanti al GUP non poteva superare Euro 2.411,00 mentre il giudice aveva liquidato Euro 5.000,00 senza indicare le ragioni della maggiorazione e senza analitica motivazione sulle singole voci.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione delle spese liquidate alle parti civili, perché il giudice non ha fornito adeguata motivazione analitica sulle singole voci e sulla congruità rispetto ai parametri normativi e al lavoro effettivamente svolto. Ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per nuovo giudizio esclusivamente sul punto della liquidazione; la condanna penale pattuita è rimasta in sostanza intatta.
Norme richiamate
Norma che disciplina il patteggiamento (accordo sull'applicazione della pena); il procedimento di patteggiamento non ingloba automaticamente la decisione sulla rifusione delle spese di parte civile, che dev'essere espressamente valutata e motivata dal giudice.
art. 595 cod. pen., commi 1 e 3
Norma che individua il reato contestato (diffamazione e aggravanti); contestazione penale principale alla base del patteggiamento.
D.M. 147/2022 (tabelle per la liquidazione delle spese di giudizio)
Fornisce parametri e tabelle di riferimento per la liquidazione delle spese di lite nelle varie sedi; va considerato dal giudice nella valutazione della congruità della liquidazione, e ogni scostamento richiede specifica motivazione.
Prevede, tra l'altro, le regole di competenza per la fase esecutiva e processuale connesse alle pronunce civili in sede penale; in base a giurisprudenza consolidata l'annullamento della quantificazione delle spese, quando riguarda il "quantum", comporta il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Giurisprudenza della Corte (Sez. U, n. 40288/2011 e altre pronunce citate)
Principio consolidato: la decisione sulle spese di parte civile nel patteggiamento è sindacabile in Cassazione quanto a legittimità e motivazione; il giudice deve motivare analiticamente le voci e la congruità della liquidazione, e una valutazione globale priva di dettaglio è motivo di annullamento limitato al "quantum".
Massime di principio
- La decisione sulla rifusione delle spese di parte civile nel patteggiamento è autonoma rispetto all'accordo tra PM e imputato: il giudice deve decidere espressamente e motivare.
- Il giudice deve fornire una motivazione analitica sulle singole voci di spesa (onorari, competenze, spese) e sulla loro congruità rispetto ai parametri normativi (es. D.M. 147/2022); una determinazione meramente globale è suscettibile di annullamento in Cassazione.
- Se il giudice non motiva adeguatamente la quantificazione, la Cassazione può annullare solo la parte relativa al "quantum" e disporre il rinvio per un nuovo giudizio sulla liquidazione (spesso al giudice civile competente per valore in grado d'appello).
- Le parti che chiedono o contestano la liquidazione devono depositare documentazione dettagliata (nota spese analitica) e sollevare eventuali eccezioni in udienza per preservare il sindacato di legittimità.
- In simili contestazioni, chi impugna (imputato o parte civile) ha buone possibilità di successo se dimostra l'assenza di motivazione analitica o lo scostamento ingiustificato rispetto alle tabelle/parametri vigenti.
- Per evitare annullamenti è opportuno che il giudice, ove discosti dai parametri tabellari, espliciti le ragioni della maggiorazione in relazione al numero e all'importanza delle questioni affrontate e alla natura delle prestazioni difensive.
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