Sentenza del 28/02/2017 n. 5170 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, sezione di Ancona, n. 30/4/12, che aveva accolto l'appello del contribuente riformando la decisione di primo grado. L'avviso aveva rideterminato sinteticamente il reddito 2004 ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, considerando anche le rate del mutuo dell'abitazione del contribuente. L'Agenzia sosteneva che gli elementi addotti non fossero sufficienti a provare che le rate fossero state pagate dal genitore: a suo avviso occorreva documentare il trasferimento della somma al contribuente, il suo successivo impiego e, in caso di intervallo temporale, la relativa movimentazione; contestava inoltre il valore delle contabili, della disponibilità finanziaria del genitore e della sua dichiarazione sostitutiva. L'Agenzia contestava anche la ricostruzione della CTR sui bonifici dal conto familiare.
La decisione
La Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia. Ha prima rigettato l'eccezione del contribuente di tardività: il termine semestrale scadeva sabato 6 ottobre 2012 ed era prorogato al lunedì 8 ottobre, data di spedizione del ricorso. Nel merito, ha escluso che la legge imponesse una forma tipizzata di prova della liberalità o del pagamento da parte del genitore; ha inoltre rilevato che la contestazione sui bonifici non smentiva quanto accertato dalla CTR. Le ulteriori doglianze sono state ritenute inammissibili perché miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Resta quindi ferma la decisione favorevole al contribuente e l'annullamento dell'accertamento nella parte fondata sulle rate del mutuo. L'Agenzia è stata condannata a rifondere le spese: 4.000 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 38, commi 4 e 5, D.P.R. n. 600/1973, nel testo applicabile ratione temporis
In questa prospettiva risultano destituite di fondamento le deduzioni dell' Agenzia ricorrente secondo la quale, per la dimostrazione che le spese relative alle rate di mutuo erano state effettivamente sopportate dal genitore, il contribuente avrebbe dovuto documentare l'incasso o l'accredito sul proprio conto corrente bancario della somma ricevuta in donazione ed il successivo addebito a beneficio del terzo, fornitore del bene o del servizio. Ciò in quanto, come eccepito da parte ricorrente, tale deduzione presuppone una tipizzazione delle prove contrarie a carico del contribuente, non prevista da alcuna norma di legge.
Per la disciplina applicabile, il contribuente doveva fornire idonea documentazione circa la provenienza, l'entità e la durata del possesso delle somme rilevanti, ma non era tenuto a dimostrare la liberalità mediante uno specifico percorso bancario o una particolare forma documentale. Il giudice di merito poteva valutare complessivamente gli elementi disponibili per ritenere superata la presunzione redditometrica.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto - consentito al giudice di legittimità - non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata in quanto siffatta revisione si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto riservato al giudice del merito e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità.
La censura per vizio di motivazione consente di verificare la coerenza logica e la sufficienza minima del percorso argomentativo, non di sostituire una diversa lettura delle prove a quella del giudice di merito. La mera prospettazione di un'interpretazione alternativa dei fatti non basta, se quella accolta non è illogica o contraddittoria.
Con specifico riferimento alle controversie tributarie è stato, inoltre, precisato che il termine per proporre ricorso, che è "a decorrenza successiva" e va, pertanto, computato escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale, è soggetto all'art. 155 c.p.c. , comma 5, sicchè, ove il "dies ad quem" cada di sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, essendo irrilevante l'apertura degli uffici postali o la disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l'ultimo giorno.
Il termine lungo per impugnare si computa secondo i criteri civili per i termini a mesi e, quando la scadenza cade di sabato, è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo. Nel caso concreto ciò ha reso tempestiva la spedizione del ricorso l'8 ottobre 2012.
Art. 46, comma 17, L. n. 69/2009
La disposizione ha introdotto il termine semestrale di impugnazione applicabile, in base alla data di instaurazione del giudizio di primo grado, alla controversia in esame.
Massime di principio
- Nel redditometro, la presunzione derivante dalle spese può essere superata provando, con documentazione valutabile nel suo complesso, che esse sono state sostenute da un terzo; non è necessaria una specifica sequenza di accrediti e addebiti bancari, salvo che una norma la prescriva.
- La disponibilità economica del terzo, le contabili dei pagamenti e le dichiarazioni prodotte sono elementi che il giudice di merito può apprezzare unitariamente; la loro forza probatoria dipende dalla valutazione concreta del caso.
- In cassazione, una censura sulla motivazione non permette di ottenere una nuova ponderazione delle prove. Occorre indicare una reale lacuna decisiva o un'incoerenza logica, non limitarsi a proporre una ricostruzione alternativa.
- Nel computo del termine lungo d'impugnazione, se il giorno finale cade di sabato, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
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