Cassazione Penale, Ordinanza n. 33561/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione era proposto contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità dell'imputato in relazione a due contestazioni, indicate come art. 494 c.p. e art. 493-ter c.p. Il primo motivo lamentava la responsabilità e il mancato assorbimento del reato di cui all'art. 494 c.p. in quello di cui all'art. 493-ter c.p.; la Corte lo ha ritenuto generico e aspecifico perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio. Il secondo motivo censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva; è stato ritenuto anch'esso generico, fondato su frasi di stile e su un riferimento alla recidiva del tutto inconferente, perché la recidiva non era stata riconosciuta né contestata. Nel testo non emergono dati ulteriori sulla fattispecie concreta oltre al concorso tra reati commessi mediante distinte condotte materiali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era privo di specificità per mancato confronto con la motivazione di merito, che aveva escluso l'assorbimento tra le due fattispecie valorizzando la diversità delle condotte materiali; il secondo motivo era anch'esso aspecifico e, per quanto riguarda la recidiva, fondato su un presupposto errato, non essendo la recidiva stata né riconosciuta né contestata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La difesa sosteneva il possibile assorbimento di tale reato in quello di cui all'art. 493-ter c.p., ma la Corte ha dato atto che la motivazione di merito aveva escluso l'assorbimento e ravvisato il concorso tra reati, commessi con distinte condotte materiali.
È il reato ritenuto concorrente con quello di cui all'art. 494 c.p.; la Corte richiama la motivazione di merito che ha escluso l'assorbimento tra le due fattispecie.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che non indichi la correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e le censure proposte, limitandosi a una diversa lettura del materiale probatorio senza confrontarsi con la motivazione di merito.
- La doglianza sul mancato assorbimento di un reato in un altro deve confrontarsi specificamente con la motivazione che ha escluso l'assorbimento, specie quando il giudice di merito abbia valorizzato la diversità delle condotte materiali e il concorso tra reati.
- Le censure in tema di attenuanti generiche o recidiva devono essere ancorate al caso concreto; sono inammissibili motivi fondati su formule di stile o su presupposti fattuali non corrispondenti alla decisione impugnata o alla contestazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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