Cassazione Civile, Ordinanza n. 20191/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società a responsabilità limitata in liquidazione, pronunciata su istanza di un creditore fondiario garantito da ipoteca. La società debitrice aveva proposto reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, sostenendo che, per una società in liquidazione, l'insolvenza dovesse essere valutata non in base alla liquidità o alla capacità di continuare l'attività, ma solo in base al confronto tra attivo liquidabile e passività, con possibilità di soddisfare integralmente i creditori tramite la vendita del patrimonio immobiliare. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto due motivi: 1) violazione di varie norme del codice civile e dell'art. 5 l. fall., perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente negato la distinzione tra insolvenza dell'impresa operativa e insolvenza della società in liquidazione; 2) violazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 18, 22 e 15, comma 4, l. fall. e dell'art. 2697 c.c., per avere la Corte territoriale impropriamente addossato alla debitrice l'onere della prova e per avere male valutato la relazione di stima del compendio immobiliare e gli altri dati patrimoniali prodotti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo e, quanto al secondo, lo ha giudicato in parte infondato e in parte inammissibile. La decisione impugnata si fondava infatti su due rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente: da un lato, l'applicazione di una nozione unitaria di insolvenza anche alla società in liquidazione; dall'altro, comunque, la prova che, anche valorizzando la liquidazione dell'attivo, il patrimonio non consentiva di soddisfare integralmente i creditori. La Corte ha ribadito che, per la società in liquidazione, l'accertamento dell'insolvenza deve riguardare la capacità dell'attivo liquidabile di soddisfare egualmente e integralmente i creditori sociali; che il debitore deve fornire una rappresentazione completa e attendibile dell'attivo liquidabile e del passivo; e che la valutazione di attendibilità dei dati patrimoniali è apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione. Poiché la censura relativa alla seconda ratio è risultata infondata, quella rivolta alla prima è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse.
Norme richiamate
L'insolvenza della società in liquidazione va accertata verificando se gli elementi attivi del patrimonio consentano l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali.
La società debitrice deve depositare bilanci e una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, e rappresentare in modo attendibile attivo, passivo e tempi di realizzo.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
Richiamato quale base del reclamo del creditore istante avverso il provvedimento negativo precedente alla dichiarazione di fallimento.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso a sostegno della censura sulla motivazione e sul governo dell'onere probatorio.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte afferma che l'onere di allegare e provare la reale consistenza dell'attivo liquidabile e del passivo grava sul debitore.
artt. 2462, 2463, 2464, 2465, 2484, 2487, 2489, 2490 e 2491 c.c.
Richiamati dal ricorrente per sostenere la specificità della disciplina della liquidazione societaria e della valutazione dell'insolvenza della società in liquidazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Per la società in liquidazione, ai fini dell'art. 5 l. fall., l'insolvenza si valuta in funzione della capacità dell'attivo liquidabile di soddisfare integralmente e in modo eguale i creditori, non della mera liquidità necessaria alla prosecuzione dell'attività d'impresa.
- Il debitore in liquidazione che contesti il fallimento deve offrire una rappresentazione completa, realistica e provata sia dell'attivo prontamente liquidabile sia del passivo, compresi i possibili incrementi temporali di quest'ultimo.
- La valutazione di attendibilità e di congruità dei dati patrimoniali e delle stime di realizzo è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è rivedibile in cassazione se non nei limiti del controllo di legittimità.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggerla, la censura che non colpisca utilmente tutte le rationes è inammissibile per difetto di interesse.
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