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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05688/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La vicenda nasce da un’ordinanza-ingiunzione di pagamento di euro 2.080 per violazione dell’art. 2 della legge n. 386 del 1990, relativa all’emissione di due assegni bancari senza copertura. Il giudice di primo grado aveva respinto l’opposizione, mentre il Tribunale di Pesaro, in accoglimento dell’impugnazione, aveva annullato l’ordinanza ritenendo che, poiché alla data di emissione degli assegni la società rappresentata dall’opponente era già fallita, operassero i divieti della legge fallimentare e quindi il mancato pagamento non potesse produrre effetti sanzionatori. La Prefettura ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2 l. n. 386/1990 e dell’art. 1176 c.c., nonché vizio motivazionale, sostenendo che: la norma punisce chiunque emetta assegni senza provvista al momento della presentazione; il Tribunale aveva erroneamente considerato solo la data apparente di emissione senza verificare se gli assegni fossero postdatati; la sanzione colpisce la persona fisica che emette l’assegno, e rileva anche la violazione della diligenza media per aver emesso titoli postdatati e senza copertura.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso e ha accolto il motivo proposto dalla Prefettura. Ha cassato la sentenza del Tribunale di Pesaro con rinvio allo stesso Tribunale, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi di diritto affermati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha osservato che gli illeciti amministrativi in tema di assegni senza provvista possono essere commessi da chiunque emetta il titolo, indipendentemente dalla titolarità del conto, e che il divieto per il fallito di eseguire pagamenti non esclude la violazione amministrativa se l’assegno è comunque emesso senza copertura; inoltre, il giudice di merito non aveva verificato la possibile postdatazione dei titoli, con rilievo sull’elemento psicologico dell’emittente.

Norme richiamate

  • art. 2 della legge n. 386/1990

    "chiunque" emette un assegno senza provvista

    L’illecito amministrativo per emissione di assegno senza provvista è integrato da chiunque emetta il titolo, al momento della presentazione, indipendentemente dalla titolarità del rapporto di conto corrente; la disciplina fallimentare non elimina tale divieto.

  • art. 1176 c.c.

    La diligenza esigibile dall’emittente richiede il controllo dell’andamento del conto e impedisce di invocare il fatto scusabile quando si emettano assegni postdatati assumendo il rischio del difetto di provvista.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il ricorso è stato formulato deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • In tema di sanzioni amministrative per emissione di assegni senza provvista, l’illecito può essere commesso da chiunque emetta il titolo, anche se non è intestatario del conto corrente o non è il soggetto formalmente obbligato alla provvista.
  • Il divieto, derivante dallo stato di fallimento, di eseguire pagamenti ai creditori non esclude la responsabilità amministrativa per emissione di assegni privi di copertura, perché la fattispecie sanzionata riguarda la condotta di emissione del titolo e il difetto di provvista al momento della presentazione.
  • Quando l’assegno sia postdatato, il giudice deve verificare tale circostanza, poiché la postdatazione incide sulla ricostruzione dell’elemento psicologico e sulla valutazione della diligenza dell’emittente.
  • L’emittente di assegni ha l’onere di controllare la capienza del conto e non può invocare il fatto scusabile se assume consapevolmente il rischio di scopertura mediante la postdatazione dei titoli.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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