Cassazione Penale, Sentenza n. 32604/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per due fatti: (A) falso ideologico (art. 483 c.p.) per avere falsamente denunciato lo smarrimento della carta di circolazione dell'autovettura il 21/08/2012, mentre il documento gli era stato ritirato il giorno prima dagli agenti della Polizia locale; (B) falso per induzione (artt. 48, 479 c.p.) per aver indotto i funzionari della Questura di Novara a rilasciare il permesso provvisorio/duplicato della carta di circolazione. In appello la sentenza di condanna era stata confermata. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) che chi denuncia lo smarrimento non ha obbligo di riferire il vero e che l'atto della denuncia non costituiva atto pubblico perché il pubblico ufficiale non aveva compiuto accertamenti; (2) che, per lo stesso motivo, non poteva configurarsi il reato di cui agli artt. 48 e 479 c.p. poiché il pubblico ufficiale non sarebbe stato ingannato da un atto non attestante un'attività di accertamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha ritenuto i motivi manifestamente infondati. Sul primo capo ha richiamato la definizione normativa e la giurisprudenza consolidata secondo cui la denuncia di smarrimento è un'attestazione resa al pubblico ufficiale destinata a provare la verità e, se falsa, integra il reato di cui all'art. 483 c.p. Quanto al secondo capo, la Corte ha ritenuto che il duplicato della carta di circolazione sia un atto che svolge funzione certificativa pubblica (il libretto attesta la conformità del veicolo e costituisce atto pubblico), e che il rilascio del duplicato, scaturito da una denuncia di smarrimento falsa, configura l'ipotesi di falso per induzione prevista dagli artt. 48 e 479 c.p. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
"chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità"
La Corte interpreta la denuncia di smarrimento resa al pubblico ufficiale come un'attestazione destinata a provare la verità; se falsa integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico.
Il rilascio di un duplicato della carta di circolazione, ottenuto sulla base di una denuncia di smarrimento falsa, integra il falso per induzione: il fatto falso ha determinato la formazione di un atto pubblico (il duplicato) e ha indotto il pubblico ufficiale al rilascio.
art. 75 e ss. Codice della Strada
Il libretto di circolazione è considerato documento che attesta la conformità del veicolo ed è ritenuto dalla Corte atto pubblico con effetto certificativo rilevante ai fini penali.
art. 95 comma III Codice della Strada
Richiamata per spiegare la conseguenza amministrativa della denuncia di smarrimento (rilascio provvisorio/duplicato) e il nesso causale tra la falsa denuncia e l'ottenimento del duplicato.
Massime di principio
- La denuncia di smarrimento presentata a un pubblico ufficiale può costituire una "attestazione" ai sensi dell'art. 483 c.p.: se falsa, il dichiarante può essere ritenuto responsabile di falso ideologico.
- L'assenza di accertamenti compiuti dal pubblico ufficiale non esonera il dichiarante dalla responsabilità penale: il documento di denuncia attesta l'attività svolta dall'ufficio e ha efficacia probatoria autonoma.
- Il rilascio di un duplicato/permesso provvisorio basato su una falsa dichiarazione può integra il reato di falso per induzione (artt. 48, 479 c.p.), perché la falsità ha determinato la formazione di un atto pubblico.
- La carta/libretto di circolazione ha natura di atto pubblico certificativo: ottenere un duplicato attraverso una falsa denuncia comporta conseguenze penali analoghe a quelle relative al falso in atto pubblico.
- In situazioni simili, la difesa che si fonda sul fatto che "non v'era obbligo di dire il vero" o che "il pubblico ufficiale non ha accertato" ha bassa probabilità di successo; è invece cruciale dimostrare la verità della dichiarazione o l'assenza del nesso causale tra la dichiarazione e il rilascio dell'atto.
- Prassi consigliata: non presentare denunce mendaci; conservare la documentazione relativa a eventuali sequestri o ritiri da parte delle forze dell'ordine per poter comprovare la reale causa dell'assenza del documento.
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