Cassazione Penale, Sentenza n. 20359/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 15/06/2022 che ha respinto l'opposizione alla mancata concessione della riabilitazione. Il ricorrente chiedeva la riabilitazione limitatamente alla condanna per concorso in appropriazione indebita pronunciata dal Tribunale di Alessandria il 9/05/2017 (definitiva il 17/10/2017). Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato la richiesta ritenendo insussistente il requisito della buona condotta in quanto il Saracino aveva riportato una successiva condanna per guida in stato di ebbrezza (condanna del 8/09/2020 relativa a fatto commesso il 20/03/2017), valutando tale reiterazione ostativa anche alla riabilitazione parziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla questione devoluta, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale di sorveglianza di Torino per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto errata la valutazione del Tribunale che aveva utilizzato il reato di guida in stato di ebbrezza come evento "successivo" impeditivo: ai fini della riabilitazione rileva il decorso del termine di tre anni e la valutazione della buona condotta riferita al periodo successivo alla definitività della sentenza per la quale si chiede la riabilitazione (art. 179 c.p.), perciò comportamenti anteriori a tale periodo non possono essere considerati ostativi.
Norme richiamate
Il testo della norma è richiamato nella sentenza: la riabilitazione puo' essere concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale e' stata eseguita o estinta, o in cui inizia a decorrere il termine della sospensione condizionale concessa, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.
La Corte interpreta l'art. 179 nel senso che il termine di tre anni di 'osservazione' per la buona condotta decorre dalla definitività/estinzione della pena relativa alla condanna per la quale si richiede la riabilitazione e che la verifica della buona condotta deve limitarsi a quel periodo; comportamenti anteriori non possono essere presi in considerazione.
Norma relativa al reato di appropriazione indebita: indica il titolo di reato per il quale è stata richiesta la riabilitazione (condanna del 9/05/2017).
art. 606, primo comma, lett. b) cod. proc. pen.
Articolo richiamato come criterio di censura in cassazione (violazione di legge). La questione è stata valutata e ritenuta fondata nella parte in cui il Tribunale aveva considerato comportamenti anteriori al periodo rilevante.
Norma sul procedimento in camera di consiglio: la Corte osserva che, trattandosi di procedimento ex art. 611, non si applica la previsione dell'art. 23 d.l. n. 137/2020 invocata dal difensore.
Riferimento normativo sollevato dal difensore in tema di recapito delle conclusioni del Procuratore generale: la Corte ritiene la eccezione infondata nel procedimento in camera di consiglio.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 55063 del 14/11/2017, Rv. 271916
«In tema di riabilitazione, la valutazione del presupposto della buona condotta va effettuata con esclusivo riferimento al periodo di tre anni di cui all'art. 179, comma primo, cod. pen., decorrente dalla data di espiazione della pena detentiva o di pagamento della pena pecuniaria o di estinzione della pena principale per altra causa, con la conseguenza che non possono essere presi in considerazione comportamenti anteriori, ancorché di chiara valenza negativa.»
Precedente citato e riaffermato dalla Corte come principio vincolante: la valutazione della buona condotta e' limitata al triennio successivo alla definitività/estinzione della pena pertinente.
Massime di principio
- Per la riabilitazione ai sensi dell'art. 179 c.p. il termine di osservazione di tre anni decorre dalla definitività o estinzione della pena relativa alla condanna per la quale si chiede la riabilitazione; soltanto la condotta tenuta in quel periodo può essere valutata come prova di buona o cattiva condotta.
- Comportamenti o reati commessi anteriormente alla data di definitività della sentenza per la quale si richiede la riabilitazione non possono essere considerati ostativi alla concessione del beneficio, anche se la relativa condanna diventa definitiva in data successiva.
- E' possibile chiedere la riabilitazione parziale rispetto a singole condanne; il giudice non può estendere la valutazione negativa a fatti anteriori al periodo di osservazione previsto dall'art. 179 quando tali fatti non rientrano nel triennio rilevante.
- La valutazione della pericolosità sociale rimane di competenza del giudice di merito nel nuovo esame, ma deve attenersi al principio che la verifica della buona condotta è circoscritta al periodo previsto dalla norma.
- In procedimento deciso in camera di consiglio (art. 611 c.p.p.) non si applicano le disposizioni speciali richiamate dal difensore in relazione all'art. 23 d.l. n.137/2020 circa il recapito delle conclusioni del Procuratore generale.
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